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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28024/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una compagnia assicuratrice, creditrice di un soggetto che non aveva restituito una somma di euro 200.000 ricevuta in esecuzione di una sentenza poi riformata. Secondo l'attrice, il debitore aveva trasferito alla moglie la quota dell'unico immobile di sua proprietà, così sottraendo il bene alla garanzia patrimoniale. La moglie si oppose sostenendo che il trasferimento era stato pattuito in sede di separazione personale, con funzione onerosa e solutorio-compensativa, e che ella non conosceva il credito vantato dalla società verso il marito. In primo grado la domanda fu accolta; in appello, dopo un precedente passaggio in cassazione sulla tempestività dell'impugnazione, la Corte territoriale confermò la revocatoria ritenendo provati eventus damni e partecipatio fraudis sulla base di presunzioni, della contiguità temporale tra l'incontro del debitore con il proprio difensore e la cessione, del vincolo coniugale e delle modalità di pagamento del prezzo. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, contestando che la consapevolezza del pregiudizio fosse stata tratta da presunzioni asseritamente insufficienti e ribadendo la tesi della natura compensativa dell'atto; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e delle regole sulle prove, lamentando l'erronea valutazione delle modalità di pagamento e del principio di non contestazione, oltre che dell'interpretazione delle norme fiscali richiamate; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, perché la Corte d'appello, decidendo in sede di rinvio, aveva liquidato anche le spese del precedente giudizio di cassazione a favore della controparte, che in quel grado non aveva svolto attività difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che entrambi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che in ogni caso difettassero di autosufficienza. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che, quando il giudice di rinvio è chiamato a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, la liquidazione deve avvenire secondo il principio della soccombenza valutato sull'esito globale del processo e non per singola fase; pertanto non possono essere poste a carico della ricorrente le spese del precedente giudizio di cassazione se la controparte non vi ha svolto difese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese del precedente giudizio di cassazione, e la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha annullato solo tale condanna, lasciando fermo il resto. Le spese del presente giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Viene richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, con accertamento dei relativi presupposti (eventus damni e consapevolezza del pregiudizio del terzo).

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono sorreggere l'accertamento dell'elemento soggettivo della revocatoria se valutate dal giudice di merito; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è inammissibile quando in realtà mira a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende espressamente la regola del fatto non contestato; non ricorre quando il giudice valuta prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    È consentito al giudice di merito attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, attività insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere il fondamento della decisione; nel caso esaminato la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta in concreto diretta alla rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, ma la censura è stata respinta.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di rinvio, incluse quelle del precedente giudizio di cassazione se rientranti nell'oggetto del rinvio, vanno regolate in base alla soccombenza globale e non per singola fase; non si liquidano spese di cassazione in favore della parte che non vi ha svolto attività difensiva.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito, dopo la cassazione parziale, annullando direttamente la statuizione sulle spese senza rinvio per difetto di ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2740 c.c.

    È richiamato per ribadire la funzione di garanzia patrimoniale generica del patrimonio del debitore rispetto ai creditori.

  • L. 74/1987

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina fiscale dell'atto, ma senza che la doglianza sia stata accolta o svolga un ruolo decisivo nella decisione.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria la prova della consapevolezza del pregiudizio può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da indizi valutati dal giudice di merito secondo gravità, precisione e concordanza.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o contraddica espressamente il principio di non contestazione; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove acquisite.
  • La motivazione è apparente soltanto se non permette di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione ampia e coerente non è censurabile solo perché non condivisa dalla parte soccombente.
  • Nel regolamento delle spese il giudice di rinvio deve avere riguardo all'esito globale del processo e può essere corretto, in sede di legittimità, l'errore consistente nel porre a carico di una parte le spese del precedente giudizio di cassazione quando la controparte non abbia svolto attività difensiva in quel grado.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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