Cassazione Penale, Ordinanza n. 14316/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava due imputati condannati per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis c.p. Avverso la decisione della Corte di appello è stato proposto ricorso comune. I motivi dedotti censuravano, in sintesi, l'omessa applicazione delle esimenti di cui all'art. 393-bis c.p. e all'art. 52 c.p., sostenendo quindi la legittimità della condotta tenuta nei confronti dei pubblici ufficiali e la configurabilità della legittima difesa. La difesa della parte civile ha depositato memoria chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero ripetitive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta, non illogica ed esaustiva, sia quanto alla legittimità dell'atto dei pubblici ufficiali sia quanto all'insussistenza dei presupposti della legittima difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla parte civile, la Corte ha escluso la condanna dei ricorrenti alle spese in suo favore, rilevando che nel giudizio di legittimità essa si era limitata a chiedere la conferma della sentenza solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione all'esito del vaglio preliminare di inammissibilità, senza svolgere una effettiva attività difensiva nei limiti consentiti.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza impugnata
art. 341-bis c.p.
richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza impugnata
art. 393-bis c.p.
invocato dai ricorrenti come esimente, ma ritenuto infondatamente non applicabile dal giudice di merito
art. 52 c.p.
invocato dai ricorrenti come legittima difesa, ma escluso dalla motivazione della sentenza di merito
art. 610 c.p.p.
richiamato con l'art. 611 c.p.p. per il procedimento camerale di cassazione
art. 611 c.p.p.
richiamato con l'art. 610 c.p.p. per il procedimento camerale di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che si limitano a riproporre questioni già dedotte e già motivate in modo non illogico e completo dal giudice di merito non superano il vaglio di ammissibilità.
- L'invocazione delle esimenti di cui all'art. 393-bis c.p. e dell'art. 52 c.p. richiede la concreta dimostrazione dei presupposti normativi; se il giudice di merito ha escluso, con motivazione adeguata, la legittimità dell'atto o la sussistenza dei presupposti della difesa, la censura che non confronti efficacemente tale motivazione è inammissibile.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile presuppone che quest'ultima abbia effettivamente svolto un'attività difensiva diretta a contrastare il ricorso; una mera richiesta di conferma della sentenza, formulata solo dopo il vaglio preliminare di inammissibilità, non basta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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