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Sentenza

Sentenza n. 837/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01647/2025,

Giustizia amministrativa202508741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione da una procedura aperta per la stipula di convenzioni-quadro relative a servizi di vigilanza e attività correlate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante contestava la sentenza di primo grado e il provvedimento di esclusione disposto per la mancata regolarizzazione del DGUE entro il termine assegnato in sede di soccorso istruttorio. La richiesta riguardava l'indicazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali coperti dalla licenza prefettizia e dall'eventuale istanza di estensione. L'appellante deduceva violazione degli artt. 3 e 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, dell'art. 14 del disciplinare e dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, sostenendo che l'invio di un documento errato costituisse un mero errore telematico e non una vera inerzia; che la stazione appaltante avrebbe dovuto formulare un'ulteriore richiesta di chiarimenti; che il documento integrativo era stato comunque formato e firmato digitalmente prima della scadenza del termine; e che la dichiarazione originariamente contenuta nel DGUE, con l'indicazione del numero di registrazione della licenza, fosse già sufficiente. La stazione appaltante eccepiva inoltre la tardività del motivo relativo alla richiesta di soccorso istruttorio e l'inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione della parte della sentenza concernente l'art. 14 del disciplinare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello ammissibile, respingendo le eccezioni della stazione appaltante. La richiesta di soccorso istruttorio è un atto endoprocedimentale, con lesività solo potenziale, e non deve essere impugnata autonomamente; può essere contestata insieme al provvedimento di esclusione quando quest'ultimo si fondi sull'inottemperanza alla richiesta. Nel merito, l'appello è stato rigettato. Il disciplinare prevedeva due richieste autonome: l'integrazione del DGUE, relativa a classi e ambiti territoriali della licenza, e l'integrazione della domanda di partecipazione, relativa ad altri elementi. L'impresa aveva trasmesso correttamente soltanto la seconda, mentre non aveva trasmesso alcun documento riferibile all'integrazione del DGUE. Pertanto non vi era una risposta incompleta o imprecisa sulla quale la stazione appaltante fosse tenuta a chiedere chiarimenti, ma l'assenza di qualsiasi riscontro a una specifica richiesta. La clausola del disciplinare consentiva ulteriori precisazioni soltanto con riferimento alla documentazione effettivamente presentata in fase di soccorso istruttorio e, comunque, non imponeva tale ulteriore richiesta come atto dovuto. È stata inoltre ritenuta legittima la richiesta di integrazione, poiché la mera indicazione nel DGUE del numero di registrazione della licenza non dimostrava, secondo la lex specialis, il possesso della licenza per le classi funzionali e gli ambiti territoriali richiesti. È risultata irrilevante l'indagine sull'effettivo possesso del requisito, essendo l'esclusione fondata sull'incompletezza del DGUE e sull'inottemperanza al soccorso istruttorio. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata; le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della questione e per l'infondatezza delle eccezioni dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato tra i principi dell'azione amministrativa e della disciplina dei contratti pubblici, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 91 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato in relazione alla documentazione di gara e alle dichiarazioni dell'operatore economico, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 101 d.lgs. n. 36/2023

    L'incompletezza del DGUE e l'inottemperanza alla richiesta di integrazione legittimano l'esclusione ai sensi del comma 2; il soccorso istruttorio non consente di sanare la mancata trasmissione di una risposta a una specifica richiesta.

  • art. 6.1 del disciplinare di gara

    Richiede, per la partecipazione, la licenza di istituto di vigilanza per le classi funzionali necessarie e per gli ambiti territoriali prescritti, oppure la licenza per parte del territorio accompagnata dalle notifiche di estensione presentate entro il termine per le offerte.

  • art. 14 del disciplinare di gara

    ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione

    La facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti riguarda soltanto la documentazione effettivamente presentata in fase di soccorso istruttorio; non si applica quando, rispetto a una richiesta autonoma, non sia stato trasmesso alcun riscontro. Inoltre, la richiesta di chiarimenti non è un atto dovuto.

  • art. 134 TULPS

    Individuato dal disciplinare quale fondamento della licenza di istituto di vigilanza richiesta per le classi funzionali e gli ambiti territoriali dell'appalto.

Massime di principio

  • La richiesta di soccorso istruttorio è un atto endoprocedimentale a lesività meramente potenziale e non è autonomamente impugnabile; può essere contestata insieme al provvedimento di esclusione quando l'esclusione sia motivata dall'inottemperanza alla richiesta.
  • Quando il soccorso istruttorio contiene richieste autonome e l'operatore economico non trasmette alcuna risposta rispetto a una di esse, tale omissione non equivale alla produzione di una dichiarazione incompleta o imprecisa e non obbliga la stazione appaltante a formulare un'ulteriore richiesta di chiarimenti.
  • Una clausola della lex specialis che consente ulteriori precisazioni o chiarimenti sulla documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio non impone alla stazione appaltante di attivare nuovamente il contraddittorio e, comunque, non può essere invocata per sanare la mancata trasmissione di qualsiasi documento relativo a una specifica richiesta.
  • La mera indicazione nel DGUE del numero di registrazione di una licenza non è sufficiente quando la lex specialis richiede anche l'indicazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali coperti dalla licenza o dalle istanze di estensione.
  • Ai fini dell'esclusione per incompletezza del DGUE e mancata ottemperanza al soccorso istruttorio, è irrilevante accertare l'effettivo possesso sostanziale del requisito se la causa espulsiva consiste nella carenza documentale non regolarizzata entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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