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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un acquirente di un'autovettura usata, acquistata da una società poi cancellata dal registro delle imprese, ha convenuto in giudizio i soci della società venditrice chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni per asseriti vizi del veicolo. In primo grado le domande sono state rigettate; in appello l'attore ha censurato sia l'esclusione della legittimazione passiva dei soci sia il mancato riconoscimento della garanzia per vizi, sostenendo che i difetti erano emersi solo dopo l'acquisto e che avrebbe dovuto essere ammessa la prova richiesta. In cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1490 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato i vizi come palesi o comunque facilmente riconoscibili e avesse trascurato che la clausola 'vista e piaciuta' non esclude la garanzia per i vizi occulti; ha anche sostenuto che l'esame del mezzo nel salone non gli aveva consentito di rilevare i difetti e che la perizia di parte avrebbe evidenziato molteplici anomalie, alcune delle quali occulte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo fondato sulla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che tale censura non può essere usata per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove illegali o mancato rispetto delle prove legali. Ha inoltre ribadito che la valutazione circa la riconoscibilità dei vizi della cosa venduta è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile se sorretto da motivazione congrua. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva spiegato che i difetti denunciati dall'acquirente riguardavano principalmente mancanze di accessori pattuiti, difetti estetici, danni alla carrozzeria e ai cerchioni, nonché spie di manutenzione e batteria, tutti elementi rilevabili con ordinaria diligenza al momento della consegna. Ha quindi confermato che la clausola 'vista e piaciuta' esonera il venditore dalla garanzia per i vizi riconoscibili con normale diligenza e non taciuti in mala fede. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore dei controricorrenti, di una somma in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove da parte del giudice di merito; è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte, disposte fuori dai limiti di legge o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non coincide con la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; può denunciarsi solo nei casi di erroneo uso delle prove legali o di mancato rispetto del criterio del prudente apprezzamento.

  • art. 1490 c.c.

    La garanzia per vizi nella compravendita non opera per i difetti riconoscibili con l'ordinaria diligenza quando la vendita è assistita da clausola 'vista e piaciuta', salvo il caso di vizi taciuti in mala fede.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale e per la memoria illustrativa depositata dal ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Applicato, per effetto della definizione conforme alla proposta, con condanna ulteriore del soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore delle controparti e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, ma richiede la specifica allegazione di un uso processualmente scorretto della prova.
  • La valutazione circa la natura occulta o palese dei vizi della cosa venduta è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • Nella compravendita, la clausola 'vista e piaciuta' vale a escludere la garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza dell'acquirente, ma non per i vizi occultati in mala fede dal venditore.
  • Per invocare la garanzia per vizi occorre allegare e provare non solo l'esistenza del difetto, ma anche la sua non riconoscibilità al momento della consegna, quando la clausola contrattuale esonera il venditore per i vizi apparenti o facilmente percepibili.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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