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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14029/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per l'accertamento del requisito della iscrizione biennale agli elenchi dei lavoratori agricoli e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il 2008 in favore di una lavoratrice che nel 2008 aveva maturato 150 giornate lavorative e nel 2007 risultava aver maturato 8 settimane contributive per lavoro dipendente non agricolo. L'INPS ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 32, lett. a), l. n. 264/1949, 3 e 4 d.lgs. lgt. n. 212/1946, in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provati i fatti costitutivi del diritto, in realtà insussistenti; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.P.R. n. 1049/1970, in combinato disposto con l'art. 32, lett. a), l. n. 264/1949, anche in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c., per avere la Corte riconosciuto la prestazione pur in difetto del requisito del biennio di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, reputando sufficiente il solo requisito contributivo. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati, osservando che la lavoratrice era stata iscritta agli elenchi agricoli soltanto per il 2008, mentre nel 2007 aveva svolto attività non agricola; in caso di lavoro promiscuo con prevalenza agricola, si applica comunque l'art. 32, lett. a), l. n. 264/1949, che richiede sia il requisito contributivo sia quello della iscrizione biennale agli elenchi agricoli. Poiché tale secondo requisito non era stato verificato, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 32, lett. a), l. n. 264/1949

    Per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola richiede il duplice requisito della contribuzione e della iscrizione biennale negli elenchi dei lavoratori agricoli; tale disciplina si applica anche al lavoro promiscuo in prevalenza agricola.

  • art. 3 d.lgs. lgt. n. 212/1946

    Richiamato insieme all'art. 4 per la disciplina della prestazione e dei requisiti, ma nel caso concreto non ha condotto a un esito diverso rispetto al necessario rispetto dei requisiti speciali agricoli.

  • art. 4 d.lgs. lgt. n. 212/1946

    Norma richiamata dall'INPS tra quelle violate, in relazione ai presupposti della prestazione di disoccupazione agricola.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sotto il profilo dell'onere della prova: il giudice di merito non poteva ritenere dimostrati fatti costitutivi del diritto senza l'accertamento del requisito richiesto.

  • art. 3 d.P.R. n. 1049/1970

    "I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente articolo 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dal precedente articolo 1."

    Nel lavoro promiscuo con prevalenza agricola si resta nell'alveo dell'art. 32, lett. a), l. n. 264/1949, con necessità del requisito contributivo e di quello di iscrizione biennale agli elenchi agricoli.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione della disciplina applicabile, ma la Corte ha dato rilievo al testo normativo speciale che impone il doppio requisito.

Massime di principio

  • Quando la disciplina speciale per la disoccupazione agricola è invocata da un lavoratore addetto promiscuamente ad attività agricola e non agricola, la prevalenza della contribuzione agricola non basta da sola a fondare il diritto alla prestazione: occorre comunque il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma speciale, incluso quello dell'iscrizione biennale negli elenchi dei lavoratori agricoli.
  • L'art. 32, lett. a), l. n. 264/1949, come richiamato dall'art. 3 d.P.R. n. 1049/1970, opera in modo unitario: il presupposto contributivo e quello dell'iscrizione negli elenchi agricoli sono entrambi necessari, e il giudice di merito deve verificarli espressamente.
  • In tema di prestazioni previdenziali, la domanda non può essere accolta sulla base del solo dato contributivo se la norma applicabile richiede anche un requisito formale o amministrativo ulteriore; l'accertamento incompleto dei presupposti integra violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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