Cassazione Civile, Ordinanza n. 24685/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia originava da una domanda di restituzione di somme di denaro che il creditore originario assumeva di avere consegnato in più riprese al convenuto a titolo di mutuo, per un importo complessivo di euro 13.531,17, con richiesta di interessi legali dalla singola dazione. Il convenuto contestava la pretesa, eccependo la prescrizione parziale del credito e sostenendo che le somme non fossero mutuo ma denaro corrisposto a titolo di mandato per l'acquisto di materiali e per il pagamento delle imprese impegnate nella costruzione di un immobile del creditore. Il Tribunale rigettava la domanda per prescrizione parziale e per difetto di prova del titolo restitutorio; la Corte d'appello, in parziale riforma, condannava il convenuto alla restituzione di euro 5.164,57 oltre interessi. In cassazione il soccombente proponeva cinque motivi, ma la Corte non esaminava il merito delle censure perché rilevava d'ufficio l'improcedibilità del ricorso principale per tardivo deposito dopo la notificazione, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. e ha dichiarato inefficace, per effetto dell'art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale tardivo. Ha inoltre compensato integralmente le spese di legittimità tra le parti e ha dato atto, nei confronti del ricorrente principale, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato; ha escluso tale ulteriore importo per il ricorso incidentale tardivo divenuto inefficace. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
termine di venti giorni previsto, a pena d'improcedibilità, per il deposito del ricorso dopo la notificazione
il mancato deposito del ricorso principale nel termine di venti giorni dalla notificazione determina improcedibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla mancata contestazione della controparte
art. 334, comma 2, c.p.c.
l'improcedibilità del ricorso principale comporta la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo
art. 92, comma 2, c.p.c.
la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale; non si applica al ricorso incidentale tardivo divenuto inefficace
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il contributo unificato ulteriore è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis
Massime di principio
- Il deposito del ricorso per cassazione oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio, indipendentemente da eccezioni della controparte.
- L'improcedibilità del ricorso principale travolge il ricorso incidentale tardivo, che perde efficacia ex lege senza necessità di esame dei motivi.
- La sanzione dell'ulteriore contributo unificato si applica alla parte il cui ricorso sia dichiarato improcedibile, ma non al ricorso incidentale tardivo che sia divenuto inefficace per effetto dell'improcedibilità del principale.
- Quando il giudizio di legittimità si chiude senza esame del merito per ragioni processuali e con reciproca soccombenza, è possibile disporre la compensazione integrale delle spese.
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