Cassazione Civile, Ordinanza n. 17609/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, dopo aver ricevuto la notifica di un decreto di respingimento con ordine di lasciare l'Italia entro sette giorni, aveva impugnato il provvedimento davanti al Giudice di pace di Agrigento, che aveva respinto il ricorso. In cassazione ha denunciato, con un unico motivo, la violazione di norme in materia di informazione sul diritto di chiedere protezione internazionale e l'omesso esame di un fatto decisivo, deducendo in sostanza che non gli sarebbe stato adeguatamente comunicato il diritto di avvalersi della protezione internazionale. La Corte non è però entrata nel merito di tale censura, perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: il ricorso era stato depositato telematicamente con copia per immagine del provvedimento impugnato e della relativa comunicazione di cancelleria, ma senza l'attestazione di conformità all'originale richiesta per l'ammissibilità/procedibilità del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto mancante la certificazione di conformità all'originale del provvedimento impugnato, depositato in via telematica, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; ha richiamato l'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012, applicabile ratione temporis, chiarendo che il difensore può estrarre copie e attestarne la conformità, e ha precisato che la successiva riforma ha trasferito disposizioni analoghe nell'art. 196-octies disp. att. c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, perché gli intimati non hanno svolto difese con controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata certificazione di conformità all'originale del provvedimento impugnato depositato telematicamente impedisce la procedibilità del ricorso per cassazione.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore ... possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche ... ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico
La norma conferisce al difensore il potere di attestare la conformità delle copie estratte telematicamente; nel caso concreto tale attestazione mancava.
d.lgs. n. 149 del 2022
Ha abrogato l'art. 16-bis citato con effetto dal 28/02/2023, facendo confluire le disposizioni rilevanti nell'art. 196-octies disp. att. c.p.c., ma ciò non incideva sul caso ratione temporis.
L. n. 197 del 2022
È richiamata come norma che ha inciso sulla riforma processuale e sull'effetto abrogativo menzionato dalla Corte.
art. 196-octies disp. att. c.p.c.
Indicato come sede in cui sono confluite, per i procedimenti successivi, le disposizioni prima contenute nell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di esito sfavorevole del ricorso.
artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lett. a), e 3 del d.lgs. n. 142/2015
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sull'omessa informazione circa il diritto di chiedere protezione internazionale.
art. 8, comma 1, direttiva 2013/32/UE
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo informativo in materia di protezione internazionale.
artt. 3, comma 2, 6 e 26 del d.lgs. n. 25/2008
Sono richiamati dal ricorrente come parametri normativi dell'obbligo di informazione e delle garanzie procedurali in materia di asilo.
art. 10 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di asilo e all'informazione sulla protezione internazionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando il provvedimento impugnato è depositato in copia informatica o per immagine, è necessario che la copia sia corredata dall'attestazione di conformità all'originale nei casi richiesti dalla disciplina processuale, altrimenti il ricorso è improcedibile.
- Il difensore è legittimato a estrarre copie telematiche degli atti e dei provvedimenti presenti nel fascicolo informatico e ad attestarne la conformità; la mancanza di tale attestazione non può essere superata se richiesta ai fini della procedibilità.
- Le sopravvenute modifiche della disciplina del processo telematico non incidono sui procedimenti soggetti alla normativa previgente ratione temporis.
- In assenza di controricorso degli intimati, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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