Sentenza n. 4348/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 866 del 24/06/2022 prot. CQ/64464 di Roma Capitale Municipio XII – conosciuta in data 7.10.2022 con prot. 100.000 del 7.10.2022 – della nota del Municipio Roma XII ROMA CAPITALE 10 OTT. 2022 Prot. CQ- N. 100521 e ove occorra della nota di Roma Capitale Municipio XII del 25.10.2022 prot. n. 106465 (D); nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi compresi i pareri negativi espressi dal Comando di Polizia Locale – U.O. XII Gruppo Monteverde con note Prot. CQ/91157 del 20/10/2021, Prot. CQ/27183 del 21/03/2022 e Prot. CQ/55280 del 31/05/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.
Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma XII, unitamente alle successive note confermative e ai pareri negativi della Polizia Locale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 866 del 24 giugno 2022 del Municipio Roma XII, le successive note del 10 e 25 ottobre 2022 e, ove occorrenti, i pareri negativi del Comando di Polizia Locale espressi nel corso del procedimento. Dal testo non emergono il contenuto sostanziale dell'istanza amministrativa né i vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato il 13 gennaio 2026 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ove riconosciuta dal giudice, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., senza esame dei motivi di legittimità dell'atto impugnato.
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