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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19073/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo all'annualità 2016, recuperando a tassazione costi e spese ritenuti non inerenti e non congrui, con riflessi su IRPEF, IVA e IRAP. La contestazione riguardava in particolare parte del costo sostenuto per un contratto di servizi stipulato con una società di consulenza e servizi, controllata dal coniuge del professionista e collegata alla sua organizzazione di studio, che secondo l'Ufficio costituiva una struttura artificiosa o comunque un'operazione antieconomica finalizzata a creare costi maggiori. La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo in sostanza che i motivi d'appello fossero generici e, nel merito, che l'Ufficio non avesse contestato formalmente un'ipotesi di interposizione fittizia/elusione, ma solo la non inerenza e l'antieconomicità del costo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto l'atto di appello privo di specifici motivi; con il secondo motivo, violazione dell'art. 109 t.u.i.r. e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la non inerenza e la macroscopica antieconomicità dei costi, nonché, per l'IVA, avrebbe dovuto applicarsi il valore normale trattandosi di operazioni fra soggetti collegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse, perché la sentenza di appello non aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ma aveva comunque deciso nel merito, sicché l'inciso preliminare sulla asserita genericità dei motivi non arrecava un concreto pregiudizio. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché formulato in modo generico e non idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione di merito, l'effettività delle prestazioni, il loro pagamento, la loro attinenza all'attività professionale e la congruità della spesa, escludendo la macroscopica antieconomicità; inoltre la censura sull'IVA non spiegava perché dovesse applicarsi il valore normale né risultava contestato il diritto alla detrazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 600/73

    richiamato come base dell'avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette

  • art. 5-ter d.lgs. 218/97

    richiamato per l'invito al contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    l'Agenzia lo invocava per sostenere l'erroneità della valutazione di genericità dell'appello

  • art. 109 t.u.i.r.

    la Corte ribadisce che la deducibilità richiede l'inerenza del costo all'attività e che la prova dell'esistenza, natura e destinazione del costo grava sul contribuente in caso di contestazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova presuntiva degli elementi indiziari dell'antieconomicità e della non inerenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce il riparto dell'onere probatorio in materia di deducibilità dei costi

  • art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 80

    ritenuta non applicabile nel caso concreto per difetto di un accertamento sul valore normale del corrispettivo e sulla detrazione IVA

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei costi, l'inerenza va valutata in senso qualitativo, come collegamento del costo all'attività esercitata, e non in base a una mera valutazione di utilità o convenienza economica.
  • Se l'Amministrazione finanziaria contesta la deducibilità di un costo, il contribuente deve provare e documentare l'esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione del reddito; il giudizio di congruità è distinto da quello di inerenza, ma può assumere rilievo come indice sintomatico della carenza di inerenza.
  • L'antieconomicità della spesa può essere utilizzata dall'Ufficio come elemento indiziario, ma non sostituisce di per sé la prova della non inerenza; per l'IVA, la macroscopica antieconomicità può rilevare come indizio dell'assenza di connessione tra costo e attività, ma la censura deve essere specifica e confrontarsi con gli accertamenti di fatto del giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che sia privo di un concreto interesse, specie quando la statuizione criticata sia meramente preliminare e non produttiva di effetti decisori autonomi.
  • La deduzione del valore normale ai fini IVA richiede un'argomentazione specifica e il supporto di elementi idonei a dimostrare la maggiore o minore base imponibile; una contestazione meramente astratta o generica è insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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