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Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 10037 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, emessi nel 2009 mediante accertamento sintetico basato sul redditometro, con recupero di maggiore IRPEF, addizionale regionale, sanzioni e interessi. Ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della disciplina, la mancanza dei presupposti per l’accertamento sintetico, l’omessa pronuncia su varie eccezioni, vizi motivazionali e l’errata valutazione delle prove relative all’acquisto di quote societarie mediante compensazione con un finanziamento soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del redditometro, chiarendo che i decreti ministeriali hanno funzione accertativa e probatoria e non determinano autonomamente la base imponibile. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all’omessa pronuncia per difetto di autosufficienza, poiché le questioni asseritamente non esaminate non erano state riportate puntualmente nel ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure motivazionali, anche perché incompatibili con la contestazione di omessa pronuncia, generiche o formulate come violazioni di legge, nonché il motivo volto a ottenere una nuova valutazione delle prove sull’acquisto delle quote societarie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre al 15% per spese generali e alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    Accertamento sintetico del reddito sulla base della capacità di spesa e degli elementi indicativi di capacità contributiva.

    La norma consente all’Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente quando le spese e gli elementi patrimoniali risultano incompatibili con il reddito dichiarato. Il contribuente può fornire prova contraria non solo dimostrando che il reddito presunto deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche provando in generale che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Disciplina gli elementi e i beni rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico mediante redditometro.

    Il decreto ministeriale svolge una funzione meramente accertativa e probatoria: non introduce autonomamente nuove imposte né determina in via sostanziale la base imponibile. Perciò non viola la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost.

  • Art. 23 della Costituzione

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

    La disciplina del redditometro non viola la riserva di legge, perché gli atti ministeriali applicativi non istituiscono una nuova prestazione patrimoniale, ma definiscono strumenti di valutazione e prova previsti dalla legge.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

    Il redditometro non limita in modo incostituzionale il diritto di difesa, poiché il contribuente può contestare il reddito presunto mediante idonea documentazione e dimostrare l’inesistenza o la minore entità del reddito accertato.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    L’accertamento sintetico è compatibile con il principio di capacità contributiva, in quanto utilizza elementi di spesa e patrimoniali come indici presuntivi, lasciando al contribuente la possibilità di fornire prova contraria.

  • Art. 369 c.p.c.

    Disciplina il deposito del ricorso per cassazione e dei documenti necessari.

    La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio non determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso: l’improcedibilità sussiste soltanto quando l’esame del fascicolo sia effettivamente necessario per decidere le questioni proposte.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Il vizio di omessa pronuncia può essere dedotto in cassazione solo se la domanda o eccezione non esaminata è stata indicata puntualmente, con specificazione dei suoi termini e dell’atto processuale in cui è stata proposta.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione.

    Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Le censure devono essere specificamente riconducibili a uno dei motivi previsti dalla norma e rispettare il principio di autosufficienza.

  • Art. 378 c.p.c.

    Consente il deposito di memorie illustrative prima dell’udienza di discussione.

    La memoria può illustrare e sviluppare le difese già proposte, ma non può sanare la genericità o l’originaria carenza di specificità dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel redditometro, la ricostruzione dell’Amministrazione è una presunzione che il contribuente può superare con documentazione concreta e coerente, dimostrando l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto oppure la provenienza delle somme da redditi esenti, già tassati o soggetti a ritenuta.
  • La semplice produzione di scritture contabili o documenti isolati può non essere sufficiente: per dimostrare che una spesa è stata finanziata mediante compensazione o disponibilità pregresse occorre fornire una ricostruzione documentale completa, cronologicamente coerente e idonea a collegare le operazioni.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Il controllo riguarda errori di diritto, nullità processuali e specifici vizi della motivazione nei limiti consentiti dalla legge.
  • Chi denuncia omessa pronuncia deve riportare nel ricorso il contenuto preciso della domanda o eccezione non esaminata e indicare esattamente l’atto processuale e il punto in cui essa è stata proposta; il semplice rinvio generico a pagine degli atti è insufficiente.
  • La contestazione di omessa pronuncia e quella di motivazione insufficiente riguardano vizi diversi e, in linea generale, non possono essere formulate in modo contraddittorio sul medesimo punto senza una chiara distinzione.
  • I decreti ministeriali utilizzati dal redditometro hanno natura strumentale e probatoria: la loro applicazione non equivale alla creazione amministrativa di una nuova imposta e, pertanto, non contrasta di per sé con la riserva di legge.

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