Cassazione Penale, Sentenza n. 18371/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che, il 31/10/2024, aveva rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del GIP di Avellino del 25/09/2024, con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (disposta il 6/09/2023 per i reati di cui agli artt. 56 e 575 c.p.) con gli arresti domiciliari, anche con uso di braccialetto elettronico. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza di primo grado aveva ridimensionato l'imputazione (uno dei tre fatti di tentato omicidio qualificato come lesioni) e che, pertanto, una misura meno afflittiva, eventualmente con braccialetto, sarebbe adeguata a tutela delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o degli elementi di fatto ma solo l'accertamento di vizi motivazionali manifesti o della violazione di norme tassative dell'art. 606 c.p.p. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata non presenta i vizi rilevabili in cassazione: la motivazione è congrua e logica, con specifici richiami alla personalità dell'imputato (comportamento accertato in primo grado), alla sentenza di condanna a anni 9 e mesi 4 per un tentato omicidio e due ipotesi di lesioni, e al certificato dei precedenti penali. È stata altresì coerentemente esclusa la possibilità di sostituire la misura con il braccialetto elettronico, stanti le caratteristiche dell'azione e i precedenti. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Art. 56 c.p. (tentativo) e art. 575 c.p. (omicidio): indicano che l'origine della misura cautelare era un'accusa di tentato omicidio; la Cassazione rileva che, pur con un ridimensionamento in sede di merito, la gravità dei fatti rimane rilevante ai fini cautelari.
Norma sulle lesioni personali: uno dei fatti originariamente qualificati come tentato omicidio è stato riqualificato come lesioni, circostanza considerata nella valutazione complessiva della personalità e della gravità dagli organi di merito.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ricorda che il ricorso contro provvedimenti cautelari è ammissibile in cassazione solo se riguarda le ipotesi tassative indicate dall'art. 606 (es. violazione di norme o motivazione manifestamente illogica), non una diversa valutazione del merito.
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale attinente agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato al controllo di vizi di diritto e di manifestissima illogicità della motivazione; non è ammesso un nuovo esame del merito o una riconsiderazione degli elementi di fatto.
- Per ottenere in Cassazione la revoca o la modifica di una misura cautelare occorre dimostrare la violazione di specifiche norme o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria nel provvedimento impugnato.
- La riduzione o la riqualificazione delle accuse in sede di merito non implica automaticamente l'adeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva; il giudice valuta complessivamente gravità del fatto, pena inflitta, personalità e precedenti dell'imputato.
- L'uso del braccialetto elettronico può essere escluso se, in base alle caratteristiche dell'azione criminosa e ai precedenti personali, non assicura in concreto la tutela delle esigenze cautelari (incolumità pubblica, pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato).
- Chi impugna misure 'de libertate' deve nella motivazione del ricorso rivolgere censure alla motivazione del provvedimento impugnato, non proporre ricostruzioni alternative dei fatti; altrimenti la censura è inammissibile o infondata.
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