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Sentenza

Sentenza n. 2162/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8.02.2025 di annullamento in autotutela degli effetti della Scia P.E.-OMISSIS-; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2025 di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 28 del 3.08.2023; - dell’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2025; - di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto, e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS- del 10.01.2025 di comunicazione di avvio del procedimento.

Giustizia amministrativa202501219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela degli effetti di una SCIA in variante, annullamento in autotutela di un’autorizzazione paesaggistica e ordinanza di demolizione con previsione di acquisizione gratuita dell’immobile in caso di inottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti comunali deducendo, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 3, 19, 20 e 21-nonies della l. 241/1990 e dell’art. 23 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’annullamento d’ufficio della SCIA fosse intervenuto oltre il termine di dodici mesi e in assenza dei presupposti per la deroga prevista per le false rappresentazioni dei fatti. Ha inoltre dedotto violazione del legittimo affidamento, della buona fede e della proporzionalità, quale acquirente in buona fede dell’immobile. Con i motivi terzo, quarto e quinto ha contestato l’ordinanza di demolizione per illegittimità derivata e per vizi propri: l’abuso principale, costituito dal terzo piano dell’edificio, sarebbe stato di proprietà della società costruttrice e non della ricorrente; l’ordinanza avrebbe erroneamente coinvolto l’appartamento della ricorrente e previsto la sua acquisizione gratuita al patrimonio comunale; l’ordine sarebbe stato tecnicamente non eseguibile, generico, contraddittorio e sproporzionato, anche perché riferito a difformità rispetto alla SCIA poi annullata, a distanze dai confini, parapetti, colorazione e altre opere non puntualmente individuate. È stata altresì dedotta la violazione dell’art. 8 CEDU e dei principi di personalità degli illeciti urbanistici.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il TAR ha respinto le censure contro l’annullamento in autotutela degli effetti della SCIA e dell’autorizzazione paesaggistica. Ha ritenuto applicabile la deroga al termine ordinario di dodici mesi prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, poiché la SCIA rappresentava come future opere che erano già state realizzate. La falsa rappresentazione dello stato dei luoghi era stata accertata dal Comune e non era contestata dalla ricorrente; la segnalazione di un privato, precedente alla SCIA, non impediva di applicare la deroga, poiché il termine rigido non opera quando il privato abbia indotto l’amministrazione in errore. Il giudice ha inoltre qualificato la SCIA come giuridicamente inconfigurabile, perché l’art. 22 del d.P.R. 380/2001 presuppone lavori non ancora eseguiti, mentre per opere già realizzate occorre un diverso titolo in sanatoria. Il decorso del termine non poteva quindi consolidare gli effetti della segnalazione. È stata respinta anche la censura sull’affidamento: la falsa rappresentazione impedisce la formazione di un affidamento legittimo in capo al privato e l’interesse pubblico al ripristino della legalità prevale; tale conclusione è stata ritenuta applicabile anche all’acquirente in buona fede, ferma la possibilità di tutela in altre sedi. Il TAR ha invece annullato parzialmente l’ordinanza di demolizione, limitatamente all’inclusione della ricorrente tra i destinatari e alla previsione dell’acquisizione gratuita della sua abitazione. L’ordinanza individuava in modo poco chiaro le opere abusive, principalmente il terzo piano, che però apparteneva esclusivamente alla società costruttrice, responsabile dell’abuso. Le ulteriori difformità erano indicate genericamente, senza precisare se riguardassero la proprietà della ricorrente, parti comuni o opere soggette a demolizione anziché a diversa sanzione. Era inoltre contraddittorio contestare difformità rispetto a una SCIA annullata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6 bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies

    La scadenza del termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA non impedisce l’adozione dei provvedimenti di autotutela quando ricorrano le condizioni dell’art. 21-nonies.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione

    Il termine ordinario massimo di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio non opera secondo le regole ordinarie quando ricorra la deroga prevista dal comma 2-bis.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti [...] possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi

    La falsa rappresentazione dello stato dei luoghi fornita dal privato consente l’annullamento anche oltre dodici mesi; non è necessario un previo accertamento penale della falsità quando la difformità sia inequivocabilmente verificata dall’amministrazione nel procedimento di autotutela.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La SCIA in variante costituisce titolo per la realizzazione di lavori ancora da eseguire e non è utilizzabile per legittimare opere già realizzate; in tale ipotesi è necessario un diverso titolo in sanatoria.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione deve essere rivolto al responsabile dell’abuso e al proprietario delle opere abusive, ma deve individuare con chiarezza le opere cui si riferisce e può coinvolgere il proprietario solo in relazione alla concreta disponibilità materiale del bene abusivo.

  • art. 8 CEDU

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR non ha fondato su di essa una autonoma statuizione, avendo accolto il ricorso per i vizi di individuazione dei destinatari e delle opere abusive.

Massime di principio

  • La deroga al termine massimo di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, prevista per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti, opera quando il privato abbia rappresentato uno stato dei luoghi diverso da quello reale e tale difformità sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione, anche senza un previo accertamento penale della falsità.
  • Quando il privato rappresenta come future opere edilizie che sono già state realizzate, la relativa SCIA è priva del presupposto logico-normativo richiesto dall’art. 22 del d.P.R. 380/2001 e non può produrre effetti abilitativi per il solo decorso del termine; occorre invece un diverso titolo in sanatoria.
  • La falsa o mendace rappresentazione dei fatti posti a fondamento di un titolo edilizio illegittimo impedisce la formazione di un legittimo affidamento in capo al soggetto che l’ha resa; l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata è quindi prevalente e tale principio può operare anche nei confronti dell’acquirente successivo dell’immobile.
  • L’ordinanza di demolizione deve individuare in modo chiaro e specifico le opere abusive e non può rivolgersi al proprietario di una porzione immobiliare quando l’abuso principale riguarda una parte di proprietà esclusiva di altro soggetto, salvo la precisa individuazione di opere abusive nella disponibilità materiale del destinatario.
  • La previsione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale presuppone che l’ordine demolitorio sia legittimamente rivolto al proprietario e che siano individuati con sufficiente precisione il bene abusivo e l’area oggetto dell’acquisizione; in difetto, l’ordinanza deve essere annullata nella parte relativa al proprietario estraneo all’abuso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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