Cassazione Civile, Ordinanza n. 04252/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento tributario con cui l'Ufficio aveva contestato a una società l'utilizzazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente recupero d'imposta e applicazione di sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e confermato l'accertamento. La Corte di cassazione, con sentenza n. 26352/2019, aveva poi rigettato il ricorso della società. Successivamente la società ha proposto ricorso per revocazione della sentenza di Cassazione, deducendo un errore di fatto: la Corte non avrebbe considerato lo ius superveniens in materia sanzionatoria, rappresentato dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, introdotto con memoria ex art. 378 c.p.c. tempestivamente depositata prima dell'udienza di legittimità. La società sosteneva che la nuova disciplina, più favorevole, dovesse applicarsi alle sanzioni tributarie irrogate nel caso di specie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di revocazione. Ha affermato che l'omessa percezione della tempestiva deduzione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dello ius superveniens in tema di sanzioni tributarie integra errore di fatto revocatorio, quando la modifica normativa sia successiva alla proposizione del ricorso per cassazione e risulti potenzialmente più favorevole al contribuente. Di conseguenza ha accolto il ricorso per revocazione, revocato la precedente sentenza di Cassazione nei limiti del capo sanzionatorio e delle spese, cassato in parte qua la sentenza della CTR pugliese e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alle sanzioni e alla regolazione delle spese del giudizio di revocazione e del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 378 c.p.c.
memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La memoria depositata tempestivamente costituisce la sede processuale utile per sottoporre alla Corte di cassazione lo ius superveniens sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso o del controricorso.
art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
La disposizione, entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, ha modificato il regime sanzionatorio tributario in senso più favorevole al contribuente ed è applicabile anche in sede di revocazione se tempestivamente dedotta.
artt. 1, 6 e 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Le modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 incidono sul regime sanzionatorio previsto da queste norme.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio della sentenza di Cassazione consiste in una falsa percezione di un fatto processuale o documentale, non in un errore di giudizio o in una violazione di legge.
- La revocazione è ammessa quando la Corte abbia omesso di percepire la tempestiva deduzione, in memoria ex art. 378 c.p.c., di uno ius superveniens rilevante e favorevole, purché la novità normativa sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso o del controricorso.
- In materia di sanzioni tributarie, lo ius superveniens più favorevole al contribuente può essere fatto valere anche in sede di revocazione della sentenza di Cassazione, se la relativa questione sia stata ritualmente introdotta nell'ultima difesa utile.
- L'omissione della pronuncia su una questione effettivamente introdotta e non esaminata può integrare errore di fatto revocatorio quando derivi da mancata percezione dell'atto e non da valutazione implicita o assorbimento motivato.
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