Cassazione Penale, Sentenza n. 9819/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura in primo luogo la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.3 c.p.p.), deducendo l'inattendibilità e le contraddizioni delle testimonianze sulla dinamica del sinistro e sostenendo che la persona offesa abbia tenuto un comportamento configurabile come violenza privata (art. 610 c.p.). In secondo luogo deduce il travisamento della prova e la carenza del dolo per il reato di lesioni (art. 582 c.p.), sostenendo che l'urto fosse inevitabile e dovuto al comportamento imprevedibile della vittima, e che l'evento fosse quindi colposo o, comunque, non frutto di dolo eventuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai motivi di fatto e di diritto proposti (assenza di specificità sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, censure inedite o non dedotte in appello e divieto di rivalutazione del merito in sede di legittimità). Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio perché la pena detentiva e i benefici (sospensione condizionale della pena, non menzione) sono illegali: il reato di lesioni semplici con prognosi di un giorno è di competenza del giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000) e pertanto vanno applicate le sanzioni previste per quel rito. La Cassazione ha disposto il rinvio ad un'altra sezione della Corte d'Appello di Roma esclusivamente per la determinazione del trattamento sanzionatorio; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
La norma disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Cassazione conferma che la richiesta deve indicare lacune decisive o nuove esigenze probatorie; mere discrepanze tra deposizioni o la richiesta di riassumere prove già acquisite non giustificano la rinnovazione.
art. 610 cod. pen.
Richiamata dalla difesa per configurare violenza privata a carico della persona offesa; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che gli elementi fattuali non supportino questa ricostruzione.
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali: nel caso di lesioni con prognosi pari a 1 giorno e procedibilità a querela, la fattispecie rientra nel novero dei reati di competenza del giudice di pace, con conseguenti limitazioni nel trattamento sanzionatorio rispetto alla pena detentiva applicata in contrasto con il d.lgs. n. 274/2000.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a) e art. 52, comma 2, lett. b)
Stabilisce la competenza del giudice di pace per talune fattispecie e il relativo regime sanzionatorio; la Cassazione ha ritenuto che per il reato contestato debbano applicarsi le misure previste dal sistema del giudice di pace, escludendo pene detentive e benefici (sospensione condizionale, non menzione) che non appartengono a quel sistema.
Cost., artt. 3, 13, 25 e 27 (richiamati dalla giurisprudenza)
La Cassazione conferma il potere di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena «ab origine» e di annullare la sanzione se contraria all'assetto normativo vigente, anche quando il ricorso è inammissibile, per tutela dei principi costituzionali relativi alla legalità della pena e ai diritti della difesa.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello deve indicare specifiche lacune decisive o nuove esigenze probatorie; non è sufficiente contestare l'esito delle prove già assunte o evidenziare mere discrepanze tra deposizioni.
- In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione ex novo del merito probatorio: le censure che mirano a ricostruire i fatti diversamente sono inammissibili se implicano nuovo apprezzamento delle prove.
- Le questioni inedite (non sollevate in sede di appello) non possono essere valutate in Cassazione: l'elemento soggettivo (dolo vs colpa) va dedotto e sviluppato già in appello per essere sindacabile in legittimità.
- Per le lesioni lievi con prognosi di un giorno procedibili a querela occorre verificare la competenza del giudice di pace e il regime sanzionatorio speciale (d.lgs. n. 274/2000): non è ammissibile l'applicazione di pene detentive o di benefici estranei a quel sistema.
- La Corte di Cassazione può comunque rilevare d'ufficio l'illegalità della pena e annullare il trattamento sanzionatorio "ab origine", rinviando per la sola determinazione della pena quando la materia è di competenza del giudice di pace.
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