Sentenza n. 10142/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa richiesta di sospensione, -del Provvedimento Prot. n.-OMISSIS- del 04.12.2023 (all. 1), contenente il giudizio di non idoneità del ricorrente -notificato brevi manu al medesimo in pari data-, emesso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica nell''ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nel portale del reclutamento (inpa.gov.it) il 02.05.2023 (all. 2); -di tutti gli atti presupposti, connessi (compresi i verbali della Commissione esaminatrice del concorso relativi alla valutazione del profilo fisico del ricorrente) e consequenziali; -delle eventuali graduatorie relative al Concorso, medio- tempore formate e delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni, nonché della graduatoria finale; -di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, lesivo degli interessi del ricorrente; B) l''acquisizione, di ufficio, di tutti gli atti e documenti contenuti nella cartella del ricorrente, inclusi gli esiti degli accertamenti psico-fisici e agli accertamenti medici eseguiti; C) la fissazione alle resistenti di un termine entro il quale il ricorrente dovrà essere sottoposto nuovamente a visita per gli accertamenti medici per l''idoneità quale allievo carabiniere. con riserva di agire in separato giudizio e/o mediante apposito atto di motivi aggiunti, per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla rifusione dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'' odierno ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e fisica adottato nell’ambito del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, con gli atti connessi e le graduatorie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica nell’ambito del concorso per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri, chiedendo l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, l’acquisizione d’ufficio della documentazione contenuta nella propria cartella, la fissazione di un termine per la ripetizione degli accertamenti medici e riservandosi di agire per il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con atto depositato l’8 maggio 2026, che non persisteva l’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. Il ricorrente è stato invece condannato al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in euro 500,00 in favore dell’organo verificatore, secondo le modalità indicate nella relazione di verificazione. La sentenza dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati personali sensibili.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui una concreta utilità derivante dalla pronuncia giudiziale.
- La compensazione delle spese di lite non impedisce al giudice di porre autonomamente a carico della parte le spese di verificazione, ove la relativa liquidazione sia ritenuta congrua.
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