Cassazione Penale, Sentenza n. 25307/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 20/9/2021 (che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato e confermato la sentenza del Tribunale di Udine) articolato in due motivi: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per mancata rinnovazione in appello dell'esame del teste Michele Corcione, la cui deposizione sarebbe controversa e contraddittoria; 2) manifesta illogicità e insufficienza della motivazione nella valutazione delle prove, per non aver acquisito e valutato fotografie e la schermata del cellulare attestanti la presenza della ricorrente altrove la sera del 30/12/2015 e per non aver considerato le contraddizioni tra le dichiarazioni dei testimoni e i tempi tra i fatti e le perquisizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso in realtà richiedeva una rivalutazione del compendio probatorio e censurava la motivazione della sentenza di merito, questioni precluse in sede di legittimità quando sussiste una causa di estinzione del reato (prescrizione) come nel caso di specie. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di una causa estintiva del reato, non è sindacabile in Cassazione la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza impugnata, salvo che emergano dagli atti circostanze assolutamente incontestabili idonee da sole ad escludere il fatto o la responsabilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Richiama la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione in funzione della normativa emergenziale indicata; utilizzato per inquadrare il procedimento di trattazione del ricorso
art. 674 cod. pen.
reato ascritto: getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.)
Norma sostanziale del reato per il quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile in primo grado; la Corte non ha riesaminato la qualificazione del fatto in sede di legittimità
art. 129 cod. proc. pen.
richiamata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (principio relativo al proscioglimento per manifesta evidenza)
La Corte richiama il principio secondo cui il proscioglimento immediato a norma dell'art. 129 c.p.p. è consentito solo quando dagli atti emergano circostanze assolutamente non contestabili che escludano il fatto o la responsabilità; tale standard esclude il sindacato di merito se non sussiste evidenza immediata e incontestabile
art. 616 cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende
Norma processuale che prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 111 Cost.
violazione denunciata dalla ricorrente: art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come presunta violazione del diritto a un giusto processo (per omessa rinnovazione dell'istruttoria); la Corte ha ritenuto che la censura riguardasse in realtà la valutazione delle prove, materia non sindacabile in Cassazione nella fattispecie
art. 6 CEDU
violazione denunciata dalla ricorrente: art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a un equo processo; la Cassazione ha ritenuto le doglianze di merito inammissibili alla stregua delle regole sul controllo di legittimità quando vi è causa di estinzione del reato
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del compendio probatorio: i motivi che si limitano a contestare la valutazione delle prove o a chiedere una diversa interpretazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Quando il provvedimento impugnato dichiara estinto il reato (es. prescrizione), il sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove è fortemente limitato: la Corte di Cassazione non procede a riesame di merito salvo che emerga dagli atti una causa di proscioglimento manifesta e incontestabile ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Le censure di violazione del diritto al giusto processo (art. 111 Cost.) o dell'art. 6 CEDU che consistono in fatto nella richiesta di rinnovazione o diversa valutazione dell'istruttoria sono in sostanza censure di merito e possono risultare inammissibili in Cassazione se non incidono direttamente e specificamente su profili di diritto rilevanti in questa sede.
- Se si ritiene che vi siano nuove prove decisive (es. fotografie, schermate telefoniche) occorre curarne l'acquisizione tempestiva e la rilevanza per dimostrare, con evidenza, l'esistenza di una circostanza di proscioglimento manifestamente incontestabile; altrimenti tale prova, anche se nuova, non consente la revisione in sede di legittimità.
- Se l'obiettivo è ottenere l'annullamento per vizio procedurale (es. omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello), va dimostrato che il vizio sia tale da incidere sul diritto di difesa in modo non rimediabile e non semplicemente che avrebbe potuto determinare una diversa valutazione dei fatti.
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