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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-295/22

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 1 March 2023. — Crush Series Publishing s.r.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark The Crush Series – Earlier EU figurative mark CRUSH – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-295/22

Giurisprudenza europea62022TJ0295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore "CRUSH". La Corte conferma che i prodotti e servizi erano identici o simili e che i segni presentavano somiglianze visive, fonetiche e, per il pubblico anglofono, concettuali sufficienti a generare rischio di confusione. La presenza di elementi figurativi e delle parole aggiuntive "the" e "series" non era sufficiente a neutralizzare l’elemento comune "crush".

Opposizione tra marchi UE figurativi: rischio di confusione tra il segno "The Crush Series" e il marchio anteriore "CRUSH" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se il Board of Appeal di EUIPO abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio richiesto "The Crush Series" e il marchio anteriore "CRUSH", alla luce della comparazione tra i prodotti e servizi interessati, della comparazione dei segni nel loro insieme e della valutazione globale ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione quando i prodotti e servizi sono identici o simili e i segni condividono l’elemento distintivo e almeno co-dominante "crush", anche se differiscono per elementi figurativi e per parole aggiuntive. In particolare, l’esame deve essere globale, tenendo conto dell’impressione d’insieme, della distintività media del marchio anteriore e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi; pertanto, la domanda di marchio "The Crush Series" è legittimamente respinta per la parte di pubblico anglofono rilevante.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 2, paragrafi 2, lettera g), e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625

Opposizione tra il marchio figurativo "The Crush Series" e il marchio anteriore "CRUSH"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto il ricorso della richiedente e confermato l’opposizione del titolare di un marchio anteriore figurativo. La controversia verte sulla sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 3 settembre 2019 Crush Series Publishing s.r.o. ha chiesto la registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti delle classi 16 e 28 e servizi della classe 41. Mediaproduccion SLU ha proposto opposizione sulla base di un marchio anteriore figurativo "CRUSH" registrato per prodotti delle classi 16 e 28, fondando l’opposizione sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La Divisione di opposizione ha accolto l’opposizione; la Commissione di ricorso ha confermato la decisione ritenendo che, per il pubblico anglofono dell’Unione, vi fosse rischio di confusione.

Normativa rilevante e standard di valutazione

Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui il rischio di confusione va apprezzato globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico rilevante e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Richiama inoltre che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), i marchi devono essere identici o simili e i prodotti o servizi devono essere identici o simili, trattandosi di condizioni cumulative. È altresì ricordato che, nel procedimento di opposizione, EUIPO è vincolato ai prodotti e servizi come indicati nella domanda e che l’opponente non è tenuto a produrre prove specifiche per dimostrare la similarità, potendo l’Ufficio basarsi anche su fatti notori e sulla lettera delle designazioni.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale approva integralmente l’analisi della Commissione di ricorso:

  • in classe 16, diversi prodotti richiesti dalla domanda (libri, libri illustrati, libri per bambini, cartoline, decorazioni di carta, ecc.) rientrano o si sovrappongono a "printed matter" del marchio anteriore, quindi sono identici;
  • altri prodotti di classe 16, ossia matite e simili, sono simili a bassa intensità a "printed matter" perché possono essere venduti negli stessi punti vendita, rivolti agli stessi consumatori e persino in set;
  • in classe 28, i prodotti richiesti rientrano nelle categorie più ampie di "toys" o "games, other than gambling" del marchio anteriore, con conseguente identità;
  • in classe 41, i servizi di pubblicazione ed edizione sono simili, almeno a basso grado, ai prodotti editoriali della classe 16, perché hanno la stessa finalità di diffondere contenuti scritti e sono complementari. Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui l’ampiezza delle indicazioni del marchio anteriore impedirebbe la comparazione, osservando che ciò non esclude l’esame in sede di opposizione. Esclude anche che possano rilevare le intenzioni commerciali della richiedente sull’uso del marchio, dovendosi considerare solo il contenuto della lista di prodotti e servizi depositata.

Comparazione dei segni

Il Tribunale conferma che il termine comune "crush" è distintivo e, nei due segni, svolge un ruolo autonomo e almeno co-dominante. Nel marchio anteriore il termine verbale è affiancato da un elemento figurativo (la cassaforte metallica), ma il termine resta chiaramente leggibile; nel marchio richiesto la parola "crush" occupa la posizione centrale, mentre "the" ha valore distintivo debole, "series" ha valore debole o nullo e le stelle hanno funzione puramente decorativa. Per tale ragione, la Corte esclude che la Commissione di ricorso abbia artificialmente disarticolato i segni: la valutazione è stata effettuata nel loro insieme, ma il termine comune ha legittimamente pesato più degli altri elementi.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, le differenze figurative e le parole aggiuntive non eliminano una somiglianza almeno inferiore alla media, proprio perché il termine comune "crush" domina o co-domina l’impressione complessiva. Sul piano fonetico, la comune componente "crush" determina una somiglianza media; gli ulteriori termini della domanda hanno impatto limitato sulla pronuncia per la loro debole distintività. Sul piano concettuale, per il pubblico anglofono il termine "crush" evoca l’idea di schiacciare o ridurre in pezzi; le altre componenti attenuano ma non eliminano la somiglianza, che resta bassa ma presente.

Valutazione globale del rischio di confusione

Muovendo dalla somiglianza dei prodotti e servizi e dalle somiglianze dei segni, il Tribunale ritiene corretta la conclusione di EUIPO circa il rischio di confusione per il pubblico anglofono rilevante. La maggiore attenzione di una parte del pubblico non elimina il rischio, poiché il consumatore conserva una memoria imperfetta dei segni e non li confronta quasi mai in modo diretto e analitico. Il fatto che i prodotti possano essere venduti online o in self-service non esclude il rilievo della somiglianza fonetica né neutralizza la confusione, anche perché in taluni casi i prodotti e servizi possono essere promossi oralmente.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge il motivo unico dedotto dalla ricorrente, rigetta integralmente il ricorso e conferma la decisione contestata. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Principio affermato

In un’opposizione ai marchi UE, la presenza di un elemento verbale comune distintivo e co-dominante può bastare a fondare il rischio di confusione anche in presenza di elementi figurativi diversi e di ulteriori parole accessorie, se i prodotti o servizi sono identici o simili. La valutazione va compiuta globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico pertinente e dell’interdipendenza tra i fattori del caso.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionecomparazione dei segniproprietà intellettuale

Testo integrale

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