Cassazione Civile, Ordinanza n. 21534/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione, da parte del datore di lavoro, di una sanzione disciplinare conservativa consistente nella sospensione dal lavoro per dieci giorni, disposta con lettera del 24 gennaio 2020. La lavoratrice aveva impugnato la sanzione chiedendone la declaratoria di illegittimità; il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato la disciplina sulle spese di lite e il valore della causa, deducendo violazione della L. n. 247/2012 e del D.M. n. 55/2014; con il secondo ha cumulato censure di omesso esame di fatti decisivi, violazione del giudicato e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice di merito avesse male ricostruito l’oggetto della controversia e ampliato il decisum oltre il petitum; con il terzo ha denunciato violazione delle norme sulla diligenza e fedeltà del lavoratore e dell’art. 39 Cost., lamentando che la Corte d’appello avesse giustificato la sanzione richiamando doveri del lavoratore senza cogliere che la contestazione disciplinare riguardava, a suo dire, solo affermazioni rese in contesti di confronto politico e non anche l’ordine di assumere l’incarico di responsabile dell’ufficio vertenze. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non specifico e non autosufficiente, in quanto non si confrontava compiutamente con la motivazione della Corte d’appello e con il principio secondo cui la controversia sulla legittimità di una sanzione disciplinare ha valore indeterminabile. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché cumulava in modo promiscuo censure tra loro eterogenee ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e comunque perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma questioni di interpretazione di atti. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo perché, a fronte della contestazione sull’esatta portata della lettera disciplinare, la censura avrebbe dovuto investire l’interpretazione dell’atto unilaterale datoriale secondo i canoni ermeneutici, mentre il ricorso si limitava a riproporre una diversa lettura dei fatti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specifici e coerenti con il vizio denunciato; non è ammissibile la commistione tra errori di diritto, nullità processuali e omesso esame di fatti storici decisivi.
art. 324 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente per prospettare una violazione del giudicato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di corretta impostazione.
art. 2909 c.c.
È richiamato in relazione al giudicato sostanziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non correlata a una effettiva statuizione coperta da giudicato.
art. 1324 c.c.
La Corte richiama la norma per affermare che la contestazione disciplinare, quale atto unilaterale del datore di lavoro, si interpreta secondo i canoni legali degli atti negoziali.
art. 1362 c.c. e segg.
Per contestare l’interpretazione della lettera disciplinare occorre dedurre violazione dei canoni ermeneutici legali; non basta contrapporre una lettura alternativa del documento.
art. 36 c.c.
È richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata, ma senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione concreta, poiché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 2104 c.c.
È richiamato nel terzo motivo in tema di diligenza del lavoratore, senza specifica decisione di merito da parte della Corte di cassazione, che dichiara inammissibile la censura.
art. 2016 c.c.
È citato nel terzo motivo, ma il ricorso è ritenuto inammissibile per difetto del corretto paradigma censuratorio.
art. 39 Cost.
È richiamato nel terzo motivo, ma senza incidenza sulla decisione, poiché la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
L. 31 dicembre 2012, n. 247
È invocata con il primo motivo in relazione alla liquidazione delle spese, ma il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato ai fini dei compensi professionali e delle spese, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
È menzionato quale testo modificativo del D.M. n. 55/2014 nel primo motivo, senza autonoma rilevanza decisoria.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica, autosufficiente e correttamente sussunta nel vizio dedotto: la sovrapposizione di motivi incompatibili o eterogenei rende il motivo inammissibile.
- L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni, argomentazioni difensive o mere interpretazioni di atti.
- Se si contesta l’interpretazione di una contestazione disciplinare o di altro atto unilaterale, occorre denunciare la violazione dei canoni ermeneutici applicabili agli atti negoziali; non è sufficiente proporre una diversa lettura del documento.
- La controversia sulla legittimità di una sanzione disciplinare conserva valore indeterminabile quando la sanzione incide non solo economicamente ma anche sullo status professionale e personale del lavoratore.
- La deduzione di errori sulle spese di lite richiede di confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con il criterio di valore della controversia effettivamente applicato dal giudice di merito.
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