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Ordinanza

Ordinanza n. 463/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, n. 63/2013 in data 9 marzo 2013, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Nicosia n. 220/2010 in data 20 luglio 2010.

Giustizia amministrativa202300304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: precedente ordinanza di nomina del commissario ad acta nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il provvedimento è adottato nell’ambito del giudizio instaurato per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 63/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Nicosia n. 220/2010. Il commissario ad acta precedentemente nominato ha comunicato di non poter più svolgere l’incarico, poiché non è più Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Biancavilla e non dispone di altra qualifica utile all’espletamento del mandato. Il Tribunale ha ritenuto condivisibili tali ragioni e ha disposto la sostituzione del commissario.

La decisione

Il TAR revoca l’incarico conferito al precedente commissario ad acta con ordinanza n. 2624 del 19 luglio 2024 e nomina, in sua sostituzione, l’attuale Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Biancavilla, o comunque dell’area competente in materia di Opere Pubbliche, attribuendogli la facoltà di delegare altro funzionario dell’area dotato della necessaria professionalità. Assegna al nuovo commissario il termine di centoventi giorni, decorrente dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per provvedere. Dispone inoltre la chiusura del ricorso nel sistema informatico dopo la pubblicazione e comunicazione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può revocare e sostituire il commissario ad acta quando il soggetto nominato non sia più in possesso della qualifica o della posizione organizzativa necessaria per svolgere l’incarico.
  • La sostituzione del commissario ad acta può essere disposta nominando il responsabile dell’area amministrativa competente, con facoltà di delega a un funzionario della medesima area dotato della professionalità necessaria.
  • Quando viene nominato un nuovo commissario ad acta, il giudice deve assegnargli un termine per l’adempimento, il cui decorso può essere fatto decorrere dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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