Cassazione Penale, Sentenza n. 36353/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/04/2025 con cui il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro preventivo, a fini di confisca diretta o per equivalente, emesso dal G.I.P. in relazione al profitto del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta), contestato al ricorrente come amministratore unico della LUNA CAPRESE s.r.l. Il ricorrente ha censurato la genericità della motivazione, sostenendo che la conclusione sulla falsità della fattura emessa dalla EUROPACK s.r.l.s. era fondata soltanto su conclusioni investigative circa la natura "cartiera" della società emittente, senza alcuna verifica concreta sull'effettiva inesistenza dell'operazione; inoltre ha lamentato la violazione del principio che impone al giudice del riesame un'autonoma valutazione degli elementi a sostegno della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e manifestà infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto un percorso argomentativo articolato: ricostruzione di un contesto illecito più ampio con società formalmente amministrate da familiari ma riconducibili al padre del ricorrente (bonifici ingiustificati verso FIORITO Giulio), constatazione che la EUROPACK era una "cartiera" e che analoghe fatture risultavano riferite ad operazioni inesistenti; ulteriore elemento la scarsa cognizione del ricorrente circa gli estremi e la sede della società, indicati come indizi della riconducibilità dell'operazione alla medesima orchestrazione. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole la decisione impugnata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Norma evocata quale titolo per il ricorso in riesame; nel caso è stata utilizzata per giustificare la procedura di riesame del decreto di sequestro adottato dal G.I.P.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Individua il reato di dichiarazione fraudolenta fiscale; il sequestro è stato disposto in relazione al presunto profitto derivante da tale reato per la contabilizzazione di fatture ritenute fittizie.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 e richiamo ad altra giurisprudenza)
«il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza..."
Principio applicato dalla Corte: la Cassazione è limitata a profili di violazione di legge o a vizi gravi e radicali della motivazione; contestazioni generiche o meramente critiche sulla valutazione dei fatti non sono idonee ad ammettere il ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo richiede censure specifiche e puntuali: le deduzioni generiche sulla scarsa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili
- Se il provvedimento di sequestro è sorretto da un percorso argomentativo che inquadra il singolo atto (es. fattura) in un contesto più ampio di collegamenti societari e movimenti bancari anomali, il giudice di legittimità tende a ritenere congrua la motivazione salvo vizi gravi
- Per contestare con successo la fondatezza di un sequestro basato su presunte fatture fittizie è necessario indicare elementi concreti che dimostrino l'assenza dell'operazione o l'irrazionalità della valutazione probatoria, nonché mostrare in che modo manchi l'autonoma valutazione del giudice del riesame
- Nel caso di strutture societarie familiari o riconducibilità di più imprese a un unico centro decisionale, trasferimenti bancari ingiustificati e la mancanza di relazioni commerciali reali costituiscono indizi idonei a sostenere misure cautelari reali
- I rischi processuali per il ricorrente includono non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese e, nei casi ritenuti manifestamente infondati, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; pertanto occorre valutare attentamente la forza probatoria delle proprie censure prima di proporre impugnazioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36285/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36286/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36287/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36288/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36290/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36341/2025 del 07/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →