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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02732/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un investitore aveva convenuto in giudizio l’intermediario bancario chiedendo, in via principale, la nullità o la risoluzione di numerose operazioni di acquisto di opzioni put e call su titoli azionari, sostenendo che la banca avesse violato gli obblighi informativi e di comportamento previsti dalla disciplina sull’intermediazione finanziaria; in subordine, aveva domandato il risarcimento dei danni per la perdita dell’intero capitale investito, pari a euro 120.000. Il Tribunale aveva respinto nullità e risoluzione ma accolto la domanda risarcitoria, ritenendo non provato l’adempimento degli obblighi informativi da parte della banca. La Corte d’appello, invece, aveva accolto il gravame dell’intermediario e rigettato la domanda risarcitoria, valorizzando la modulistica sottoscritta dal cliente, le dichiarazioni sul profilo di rischio, le avvertenze scritte di inadeguatezza delle singole operazioni e l’assenza di prova di un nesso causale tra eventuali carenze informative e il danno. In cassazione l’investitore ha dedotto due motivi, entrambi formalmente qualificati come violazione e falsa applicazione degli artt. 21 TUF, 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 e art. 2697 c.c., lamentando: (i) l’erronea applicazione della disciplina degli obblighi informativi e del riparto dell’onere probatorio; (ii) l’erronea applicazione delle norme sugli obblighi di informazione e adeguatezza degli investimenti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché dirette, in realtà, a contestare la valutazione di merito del materiale istruttorio e non l’interpretazione delle norme; ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta anche da una seconda ratio, non efficacemente censurata, ossia l’assenza di prova del nesso di causalità tra la pretesa carenza informativa e il danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 9.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della Corte d’appello, che aveva escluso il risarcimento in favore dell’investitore, è quindi rimasta ferma. La Cassazione ha ritenuto che i motivi proposti non denunciassero un errore di diritto, ma sollecitassero una rivalutazione del merito sull’adempimento degli obblighi informativi e sulla prova del nesso causale; tale operazione è preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva fondato il rigetto anche sull’insussistenza del nesso causale tra la condotta dell’intermediario e la perdita subita, profilo rimasto sostanzialmente intatto dalle censure.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato come fonte degli obblighi di comportamento dell’intermediario finanziario; la Corte non ne offre una lettura innovativa, ma rileva che le censure miravano solo a contestarne l’applicazione concreta al caso.

  • art. 28 reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato per gli obblighi informativi dell’intermediario circa esperienza, situazione finanziaria, obiettivi e propensione al rischio del cliente; la Corte osserva che la doglianza attaccava la valutazione di merito sull’avvenuto adempimento.

  • art. 29 reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato insieme all’art. 28 per gli obblighi di adeguatezza/informazione sulle operazioni; la Corte ritiene la censura inammissibile perché volta a sollecitare una diversa lettura dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di questa norma sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non ricorre quando si contesti solo l’erronea valutazione delle prove o il mancato convincimento del giudice sull’assolvimento dell’onere.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure formalmente proposte come violazione di legge sono dichiarate inammissibili perché, in realtà, investono il merito della decisione e non un errore di sussunzione o interpretazione normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di intermediazione finanziaria, una censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione dell’errore normativo, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito altera il riparto dell’onere della prova; non ricorre quando si contesta soltanto l’apprezzamento, ritenuto erroneo, delle prove offerte dalla parte onerata.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve colpirle tutte; se ne resta intatta una sola, il ricorso è comunque inammissibile o infondato.
  • In materia di investimenti in strumenti finanziari, la sottoscrizione di modulistica contenente dichiarazioni sul profilo di rischio e avvertenze di inadeguatezza può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento idoneo a escludere la violazione degli obblighi informativi, salvo specifica e puntuale contestazione in diritto o nel fatto nei limiti consentiti in cassazione.
  • Per il risarcimento del danno da asserita carenza informativa dell’intermediario non è sufficiente allegare la perdita patrimoniale complessiva: occorre anche dimostrare il nesso causale tra l’omessa informazione e la scelta di investimento pregiudizievole.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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