Sentenza del 15/12/2016 n. 6919 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Rettifica della categoria catastale di immobile - Condizioni - Immobile destinato a casa di cura - Necessità di verificare se l'attività è esercitata a fine di lucro - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta sotto il profilo dell'onere probatorio: l'Ufficio non può attribuire o rettificare la categoria catastale D/4 limitandosi a considerare la destinazione dell'immobile a casa di cura, ma deve fornire specifiche indicazioni e adeguata motivazione circa l'esercizio dell'attività con fine di lucro. In assenza di tale verifica, il classamento non risulta adeguatamente giustificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rettifica della categoria catastale di un immobile destinato a casa di cura. In particolare, occorreva stabilire se l'immobile dovesse essere classificato nella categoria B/2, normalmente riferita a strutture senza fine di lucro, oppure nella categoria D/4, relativa a case di cura e ospedali che, per caratteristiche, rientrano nell'articolo 10 e sono esercitati con fine di lucro. La distinzione dipende quindi dalla verifica concreta della presenza o meno di uno scopo lucrativo nell'attività esercitata.
Norme richiamate
Articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652
case di cura ed ospedali quando per le loro caratteristiche rientrano nell'art. 10 ed abbiano "fine di lucro"
La categoria D/4 può essere applicata alle case di cura e agli ospedali con caratteristiche riconducibili all'articolo 10 e gestiti con fine di lucro. La finalità lucrativa costituisce quindi un elemento rilevante per distinguere il classamento D/4 da quello B/2.
Categoria catastale D/4
case di cura ed ospedali con fine di lucro
La destinazione dell'immobile a casa di cura non è sufficiente, da sola, per giustificare la categoria D/4; è necessario accertare concretamente che l'attività sia esercitata a fini lucrativi.
Categoria catastale B/2
case di cura ed ospedali senza fine di lucro
La categoria B/2 è astrattamente riferibile alle strutture sanitarie esercitate senza fine di lucro, purché ricorrano gli ulteriori presupposti catastali.
Massime di principio
- Nel classamento catastale di una casa di cura, la sola destinazione sanitaria dell'immobile non determina automaticamente l'attribuzione della categoria D/4.
- La distinzione tra D/4 e B/2 richiede una verifica concreta della finalità lucrativa dell'attività esercitata nella struttura.
- L'Amministrazione che rettifica il classamento deve indicare in modo specifico gli elementi dai quali desume l'esistenza del fine di lucro; un'affermazione generica non è sufficiente.
- In caso di contestazione, il contribuente può chiedere l'annullamento o la revisione del classamento se l'Ufficio non ha adeguatamente motivato la scelta della categoria catastale.
- La categoria catastale deve essere determinata sulla base delle caratteristiche oggettive dell'immobile e dell'attività effettivamente svolta, non soltanto sulla denominazione o sulla destinazione astratta della struttura.
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