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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del P.E.I. a.s. 2025/2026, prot. -OMISSIS- del 31.10.2025, dove si attesta che: “Per l'a. s. 2025/2026 al minore -OMISSIS- è stato assegnato un docente di sostegno per la copertura di 18 ore settimanali a fronte di un orario scolastico di 30 ore settimanali, ripartite su 5 giorni”. Tale copertura oraria non riesce ad assicurare la continuità dell'intervento didattico nel percorso formativo, sia del minore che del contesto classe”; del verbale n. -OMISSIS- del G.L.O. del 30.10.2025, nella parte in cui approva il P.E.I. a.s. 2025/2026, omettendo di indicare la proposta delle ore di sostegno da assegnare al minore in base alla propria patologia; d’ogni altro atto consequenziale e presupposto, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell'organico per il sostegno determinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'istituto in questione; nonché per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 per tutta la durata dell’orario scolastico (30 ore settimanali e comunque per un numero di ore massimo adeguato alla patologia sofferta);

Giustizia amministrativa202507198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: P.E.I. per l'anno scolastico 2025/2026 e verbale del G.L.O. che avevano previsto 18 ore settimanali di sostegno a fronte dell'orario scolastico, nonché gli atti di assegnazione dell'organico di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato il P.E.I. e il verbale del G.L.O., chiedendo l'annullamento degli atti e il riconoscimento del diritto del minore a un insegnante di sostegno in rapporto 1/1 per l'intero orario scolastico. Hanno dedotto l'inadeguatezza delle 18 ore assegnate rispetto alla grave disabilità certificata, alla necessità di assistenza durante frequenti crisi emiplegiche e alla prescrizione sanitaria di frequenza con sostegno per tutte le ore. È stata inoltre contestata l'omessa indicazione, nel verbale del G.L.O. e nel P.E.I., della proposta concernente le ore di sostegno necessarie. La ridotta copertura avrebbe comportato la frequenza scolastica soltanto per alcuni giorni e una lesione del diritto all'istruzione, all'inclusione e all'integrazione scolastica. Le amministrazioni costituite hanno depositato documentazione, ma non hanno specificamente controdedotto sull'inadeguatezza della dotazione. Nelle note difensive, i ricorrenti hanno precisato che, detratte quattro ore settimanali dedicate alle terapie, l'orario effettivo di frequenza del minore era pari a 26 ore, chiedendo quindi l'assegnazione del sostegno per tale durata.

La decisione

Il TAR ha confermato il decreto cautelare monocratico precedentemente adottato e ha accolto la domanda cautelare. Ritenuta la gravità della disabilità e considerata la documentazione sanitaria e la situazione concreta del minore, il Collegio ha ritenuto necessario un riesame del P.E.I. limitatamente alla quantificazione delle ore di sostegno. L'Amministrazione scolastica è stata ordinata a riformulare il P.E.I. e ad assegnare un numero di ore idoneo a garantire il proficuo inserimento del minore nella classe, individuato in 26 ore settimanali, corrispondenti all'effettivo orario di frequenza al netto delle ore di terapia. Il riesame deve essere effettuato entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il TAR ha evidenziato anche la mancata esecuzione del precedente decreto cautelare, riservandosi, su domanda notificata della parte, la nomina di un commissario ad acta. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026 e ha posto le spese della fase cautelare, pari a 750 euro oltre accessori, a carico solidale delle amministrazioni scolastiche resistenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, consentendo al giudice di adottare misure provvisorie in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato applicato per l'adozione del precedente decreto cautelare monocratico, giustificato dalla situazione di estrema gravità e urgenza.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La certificazione della situazione di gravità della disabilità è stata valorizzata quale elemento della particolare esigenza di sostegno scolastico.

  • articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati ai fini dell'oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.

  • articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di garanzie per il trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentata gravità della disabilità e la concreta necessità di assistenza possono giustificare l'ordine all'amministrazione scolastica di riesaminare il P.E.I. e la quantificazione delle ore di sostegno, senza attendere la definizione del merito.
  • La dotazione di sostegno deve essere concretamente idonea a garantire il proficuo inserimento dello studente disabile nella classe e non può essere determinata in modo astrattamente disancorato dalla gravità della patologia, dalle esigenze assistenziali e dall'orario effettivo di frequenza.
  • Quando l'orario effettivo di frequenza è inferiore all'orario scolastico complessivo per la presenza di ore dedicate a terapie, la misura cautelare può ordinare l'assegnazione del sostegno per l'intero orario effettivo di frequenza documentato.
  • L'inosservanza di un precedente ordine cautelare di riesame può giustificare la fissazione di un termine perentorio per l'adempimento e la riserva di nomina di un commissario ad acta su domanda della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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