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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21666/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di subappalto relativo a lavori di restauro; il subappaltatore ha chiesto il pagamento dei corrispettivi maturati in base a un atto aggiuntivo di affidamento del 3 gennaio 2000. La Corte d'appello aveva dichiarato la competenza arbitrale, ritenendo valida la clausola compromissoria inserita nel contratto. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., sostenendo che la clausola arbitrale era vessatoria e necessitava di specifica approvazione per iscritto, non essendo sufficiente la firma apposta su ogni pagina; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di una prova decisiva, perché la deposizione di un teste avrebbe dimostrato che il contratto era identico ad altro schema usato dalla resistente con un diverso subappaltatore, indice della predisposizione unilaterale del modulo; 3) violazione dell'art. 180 c.p.c., per avere il giudice di merito negato che fosse stata specificamente dedotta, con memoria, la predisposizione del contratto per una pluralità di rapporti. La Corte di cassazione ha qualificato l'impugnazione come ricorso convertibile in regolamento di competenza, essendo stata la decisione di merito pronunciata solo sulla competenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la clausola compromissoria per arbitrato rituale rientrasse tra le clausole vessatorie soggette alla specifica approvazione ex art. 1341, comma 2, c.c., perché inserita in un contratto predisposto unilateralmente dalla resistente per regolare in modo uniforme una pluralità indeterminata di rapporti di subappalto. Ha valorizzato la prova per testi, l'esistenza di un modulo identico utilizzato in altri rapporti, la mancata prova di una trattativa specifica sulla clausola e la sottoscrizione separata di altre clausole ma non di quella compromissoria. Ne è conseguita la declaratoria di competenza del giudice ordinario e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Lecce, con riassunzione nel termine di legge. Spese rimesse all'esito.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    il mezzo corretto per impugnare una decisione che statuisce solo sulla competenza è il regolamento di competenza; il ricorso ordinario può essere convertito se proposto nel termine di legge

  • art. 360, n. 2, c.p.c.

    dedotta la violazione relativa alla competenza, la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale e può esaminare autonomamente gli atti di causa

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    le clausole vessatorie, compresa la clausola compromissoria per arbitrato rituale, richiedono specifica approvazione scritta quando siano predisposte unilateralmente per regolare una pluralità indeterminata di rapporti

  • art. 1342 c.c.

    richiamato per qualificare il contratto come modulo o formulario predisposto per rapporti seriali, con conseguente esigenza di specifica sottoscrizione delle clausole onerose

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per la valutazione della prova testimoniale e documentale, ritenuta dalla Corte idonea a dimostrare la predisposizione unilaterale del contratto

  • art. 180 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la predisposizione del contratto per una pluralità di rapporti era stata già dedotta in modo specifico

  • art. 1341 c.c.

    la funzione della norma è richiamare l'attenzione dell'aderente sulle clausole onerose mediante una sottoscrizione autonoma e distinta

  • art. 1342 c.c.

    la presenza nel testo del richiamo alla norma e la sottoscrizione separata di alcune clausole costituiscono indici della natura standardizzata del contratto

Massime di principio

  • La clausola compromissoria per arbitrato rituale è soggetta alla specifica approvazione per iscritto quando sia inserita in un contratto predisposto unilateralmente per regolare una pluralità indeterminata di rapporti.
  • La specifica approvazione delle clausole vessatorie richiede una sottoscrizione autonoma e distinta, non essendo sufficiente la mera firma apposta su ogni pagina del contratto.
  • L'obbligo di specifica approvazione viene meno solo se sia provata una trattativa individuale sulla clausola onerosa; in mancanza di tale prova, la clausola rimane inefficace nei confronti dell'aderente.
  • Ai fini della qualificazione di un contratto come modulo o formulario predisposto unilateralmente, la Corte può valorizzare elementi testuali, l'uso reiterato dello stesso schema negoziale e la mancanza di allegazioni contrarie della parte che dispone delle fonti di prova.
  • Quando la sentenza impugnata si limita a decidere sulla competenza, la Suprema Corte può riqualificare l'impugnazione come regolamento di competenza e procedere a un autonomo esame degli atti del processo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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