Sentenza n. 5566/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso, ritenuto parziale, all'istanza di accesso documentale del 24 aprile 2026, relativo a documentazione di una pratica INPS
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego comunicato via PEC e l'accertamento del diritto a ottenere integralmente il protocollo, la domanda presentata da un patronato l'11 ottobre 2018, la pratica corrispondente e i relativi allegati. Ha dedotto l'illegittimità del diniego e chiesto che l'INPS fosse ordinato a esibire la documentazione. L'INPS ha eccepito la tardività, sostenendo che la documentazione disponibile era già stata trasmessa in risposta all'istanza del 24 aprile 2026 e che il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato il precedente diniego parziale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, senza esame nel merito del diritto di accesso e della completezza della documentazione trasmessa. Il Collegio ha ritenuto che l'impugnazione del diniego di accesso debba essere proposta nel termine decadenziale e che la reiterazione dell'istanza non riapra il termine quando il successivo diniego sia meramente confermativo del primo. Le successive istanze e diffide del 22 maggio e del 26 giugno 2026 non erano fondate su fatti nuovi o su una diversa prospettazione dell'interesse legittimante e non hanno quindi determinato una nuova decorrenza del termine previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'INPS € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
Ritenuto pertanto che le successive istanze e diffide presentate dalla parte ricorrente in data 22.05.2026 e 26.06.2026 non possano considerarsi utili a determinare una nuova decorrenza del termine ex art. 116, co. 1, c.p.a. e che quindi il ricorso sia irricevibile in quanto tardivo;
Il termine decadenziale per impugnare il diniego di accesso non ricomincia a decorrere per effetto di successive istanze o diffide meramente reiterative, se non ricorrono fatti nuovi o una diversa prospettazione dell'interesse all'accesso.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva del diniego di accesso preclude la reiterazione dell'istanza e l'impugnazione di un successivo diniego che abbia carattere meramente confermativo del primo.
- Una nuova istanza di accesso può determinare una nuova decorrenza del termine di impugnazione quando sia fondata su fatti nuovi, sopravvenuti o non rappresentati nell'istanza originaria, oppure quando presenti una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima l'accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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