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Sentenza

Sentenza n. 803/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 11.6.2025, n. 633, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova che ordinava l’emissione della carta del docente e il pagamento di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 633 dell’11 giugno 2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere la carta del docente in suo favore e a corrispondergli 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del diritto di accredito al saldo. Il Ministero ha sostenuto di avere già eseguito la sentenza il 16 gennaio 2026, prima della notificazione del ricorso in ottemperanza, mediante il versamento dell’importo dovuto. Il TAR ha sollevato d’ufficio la possibile inammissibilità dell’azione per sopravvenuta esecuzione anteriore all’instaurazione del giudizio. Il ricorrente ha quindi riconosciuto di avere ricevuto il pagamento, ma ha contestato la data indicata dall’Amministrazione, affermando che l’accredito sarebbe avvenuto il 24 febbraio 2026, dopo l’instaurazione del giudizio, e ha prodotto una schermata non datata della piattaforma carta del docente recante la dicitura “utente non autorizzato”.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il Ministero non avesse fornito la prova dell’avvenuto pagamento prima della notificazione del ricorso. Non ricorrendo quindi i presupposti per dichiarare inammissibile l’azione di ottemperanza per esecuzione anteriore al giudizio, il Collegio ha preso atto dell’intervenuta soddisfazione della pretesa nel corso del processo e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda fattuale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità concreta della decisione per effetto della soddisfazione della pretesa azionata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base per la prospettazione d’ufficio della possibile inammissibilità dell’azione di ottemperanza, in relazione all’esecuzione della pronuncia intervenuta prima dell’instaurazione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione deduce di avere eseguito il giudicato prima della notificazione del ricorso in ottemperanza, deve fornire la prova di tale esecuzione; in mancanza, l’azione non può essere dichiarata inammissibile per esecuzione anteriore al giudizio.
  • Se la pretesa oggetto del giudizio di ottemperanza viene comunque soddisfatta nel corso del processo, viene meno l’utilità concreta della pronuncia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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