Cassazione Penale, Sentenza n. 304/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi principali: (1) motivo processuale: la Corte d'appello ha deciso l'udienza del 3/07/2023 senza tener conto del legittimo impedimento emerso in udienza (il ricorrente, fino ad allora dichiarato latitante nel processo, era stato arrestato il 27/06/2023 in Albania e detenuto all'estero per altra causa). Secondo il ricorso, la detenzione all'estero costituiva legittimo impedimento e la Corte avrebbe dovuto dichiarare cessato lo status di latitante e rinviare la trattazione o comunque interpellare l'imputato, garantendo il contraddittorio; la mancata astensione ha violato garanzie processuali e diritti costituzionali/cedu. (2) motivo di merito: carenza di prove idonee a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la consapevole partecipazione del ricorrente al traffico di eroina: l'unico elemento era la sua presenza sulla scena, ma si sarebbe allontanato prima della consegna, non risultano intercettazioni a suo carico, il veicolo utilizzato era collegato ad altro soggetto, per cui la prova della responsabilità penale sarebbe insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo processuale. Ha ricordato che la detenzione all'estero, anche per reato diverso, costituisce legittimo impedimento se documentata negli atti e che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare cessato lo stato di latitanza e rinviare o comunque consultare l'imputato. Per questa ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. La Corte di cassazione non ha deciso nel merito sulla questione della insufficienza di prove, avendo disposto l'annullamento per vizio processuale.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti (importazione di eroina). Richiamata come titolo di reato contestato al ricorrente; la valutazione della sua applicazione rimane subordinata alla prova della partecipazione consapevole.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina le circostanze aggravanti/elementi specifici relativi al reato di stupefacenti, richiamata nella sentenza di merito.
art. 178 cod. proc. pen.
Riferimento normativo processuale richiamato nel ricorso; nel contesto la questione centrale è la gestione dello status di latitante e degli impedimenti a comparire.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma relativa a certificazioni o elementi procedurali (richiamata fra i motivi di impugnazione); nel testo la questione attiene alla regolarità del procedimento e alle garanzie difensive.
art. 296 cod. proc. pen.
Norma processuale menzionata tra i riferimenti di impugnazione; contestazione volta a censurare la regolarità dell'istruttoria e del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato per le garanzie del giusto processo; la Corte ha richiamato il principio che l'imputato deve poter partecipare e difendersi, soprattutto quando sussiste un impedimento che impedisce la comparizione.
art. 6 CEDU
Principio europeo sul diritto a un processo equo invocato per sostenere la lesione del contraddittorio e della partecipazione dell'imputato.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma relativa alla valutazione della prova; richiamata dal ricorrente nella censura sulla insufficienza delle prove a carico.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale usata per la sintetizzazione dei motivi di impugnazione; citata in relazione al deposito e alla formulazione del ricorso.
Precedente: Sez. 6, n. 14788 del 23/01/2020, Rv. 278760
Giurisprudenza della Cassazione richiamata: la detenzione all'estero (anche per reato diverso) costituisce legittimo impedimento a comparire in dibattimento se risultante dagli atti; questa interpretazione è stata applicata nel caso per affermare l'obbligo di rinvio.
Massime di principio
- La detenzione dell'imputato all'estero, se documentata negli atti, costituisce legittimo impedimento alla comparizione e impone alla corte la dichiarazione della cessazione dello status di latitante e il rinvio dell'udienza o l'interpellanza dell'imputato prima di procedere alla decisione.
- Se la corte procede nonostante un impedimento documentato che preclude la partecipazione dell'imputato, la sentenza può essere annullata per vizio procedurale e la causa rinviata per nuovo giudizio.
- La mera presenza del soggetto sulla scena del fatto non è necessariamente sufficiente a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua partecipazione consapevole a un traffico di stupefacenti: è necessaria una valutazione complessiva degli elementi (intercettazioni, ruolo concreto, condotte, possesso materiale, prove collegate).
- La Corte di cassazione può decidere il ricorso limitandosi al motivo processuale assorbente e rinviare la questione sul merito alla corte di rinvio senza esprimersi sulla fondatezza delle censure probatorie.
- In presenza di dubbi sulla regolarità del contraddittorio o sulla partecipazione effettiva dell'imputato al dibattimento, è prudente per la difesa richiedere formalmente la declaratoria di cessazione della latitanza e il rinvio, inserendo nella documentazione ogni prova dell'arresto o della detenzione all'estero.
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