Sentenza n. 4790/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la determinazione dell’Ente Parco recante la segnalazione al Comune di Roma Capitale della presunta realizzazione tardiva dei manufatti oggetto di condono
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo che la determinazione dell’Ente Parco fosse immediatamente lesiva, poiché il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo avrebbe effetti ostativi sul rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Ha inoltre dedotto che l’Ente Parco si sarebbe sostituito al Comune, formulando valutazioni urbanistico-edilizie estranee alla propria competenza. Sono stati riproposti i motivi di primo grado: difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e ingiustizia, in relazione alla valutazione dei rilievi aerofotogrammetrici e dei verbali della Polizia Municipale riguardanti la preesistenza dei manufatti entro il termine previsto dalla disciplina sul condono; nonché violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. L’Ente Parco ha sostenuto che l’atto avesse natura di mera segnalazione non vincolante e che l’analisi tecnica dei rilievi aerofotogrammetrici dimostrasse la realizzazione dei manufatti oltre il termine utile per il condono.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la determinazione dell’Ente Parco costituisse una semplice segnalazione rivolta al Comune nell’ambito della collaborazione istruttoria tra amministrazioni, contenente elementi fattuali rilevanti per il successivo provvedimento comunale, ma priva di autonoma portata lesiva. Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è immediatamente impugnabile soltanto quando esprima una valutazione definitiva sulla compatibilità dell’opera abusiva con i valori paesaggistici o naturalistici tutelati. Non è invece immediatamente lesivo quando si limiti a fornire un contributo fattuale all’istruttoria di un’altra amministrazione, la quale conserva il potere di discostarsene con adeguata motivazione. Di conseguenza, le censure relative all’erroneità della ricostruzione fattuale e alla competenza dell’Ente Parco non potevano condurre all’annullamento di un atto non lesivo. È stata altresì esclusa la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto non è dovuto per un atto interlocutorio e non decisorio, adottato nell’ambito della collaborazione tra enti pubblici; l’eventuale partecipazione procedimentale dovrà essere assicurata dall’amministrazione competente ad adottare il provvedimento finale. Le spese dell’appello sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo privo di autonoma lesività l’atto impugnato; tale impostazione è stata confermata dal Consiglio di Stato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è richiesto per un atto interlocutorio e non decisorio che si limiti a fornire elementi istruttori a un’altra amministrazione nell’ambito della collaborazione istituzionale.
l. 47/1985
Il termine del 1° ottobre 1983 è stato richiamato quale termine ultimo per la realizzazione delle opere ai fini della domanda di condono; la sentenza non decide nel merito la data di realizzazione, poiché considera non lesiva la segnalazione dell’Ente Parco.
Massime di principio
- Il parere dell’ente preposto alla tutela paesaggistica o naturalistica è immediatamente impugnabile soltanto quando contiene una valutazione definitiva sulla compatibilità dell’opera con i valori tutelati e produce un effetto direttamente lesivo sulla posizione dell’interessato.
- Un atto dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo che si limiti a segnalare a un’altra amministrazione elementi fattuali rilevanti per il procedimento non ha autonoma portata lesiva e non è soggetto a immediata impugnazione.
- L’amministrazione competente ad adottare il provvedimento finale può discostarsi motivatamente dalle osservazioni meramente fattuali formulate dall’amministrazione collaborante.
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 non è dovuto per un atto interlocutorio e non decisorio, privo di effetti direttamente pregiudizievoli e adottato nell’ambito della collaborazione istruttoria tra pubbliche amministrazioni.
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