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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9470/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sostenendo la nullità ai sensi delle lett. b) ed e) dell'art. 606, comma 1 c.p.p., per l'erroneo riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e per carenza, contraddittorietà e grave illogicità della motivazione. La difesa ha dedotto che non è stato provato in termini rigorosi il momento in cui sarebbe nato il proposito omicidiario, che mancavano elementi fattuali chiari e non contraddittori a sostegno della preordinazione (assenza di adeguata organizzazione dei mezzi, di occultamento anticipato del cadavere, comportamento maldestro e impulsivo dell'imputato, imprevisti che avrebbero frustrato un piano), e che la valutazione sull'approvvigionamento dell'arma non è stata adeguatamente esaminata rispetto all'alternativa difensiva che ne giustificava l'acquisto per scopo difensivo/dissuasivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'aggravante della premeditazione, ritenendo che la motivazione di merito non abbia determinato in modo chiaro e oltre ogni ragionevole dubbio il momento e la persistenza del proposito criminoso. Ha rilevato carenze nell'esame dell'elemento cronologico (intervallo apprezzabile tra proposito e atto) e nella valutazione dell'indizio costituito dall'approvvigionamento dell'arma, nonché contraddizioni nelle giustificazioni offerte dalla Corte territoriale. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al riconoscimento della premeditazione e il giudice è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Torino per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante della premeditazione; la Corte ricorda che si compone di un elemento cronologico (intervallo apprezzabile tra proposito e atto) e di un elemento ideologico (perdurante fermezza del proposito), entrambi da valutare con riferimento al criterio "oltre ogni ragionevole dubbio"

  • art. 577, comma 1, n. 4 e art. 61, n. 4 cod. pen.

    Le circostanze aggravanti richiamate erano state oggetto di valutazione in sede di merito (la Corte d'Appello aveva escluso la n.4), citate nel procedimento ma non decisive per la censura sulla premeditazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: nullità della sentenza per vizi della motivazione e per errori di applicazione della legge, come dedotto dalla difesa rispetto al riconoscimento della premeditazione e alla mancanza/contraddittorietà della motivazione

  • Giurisprudenza di Cassazione (Sez. 1, n. 3082 del 26/03/196? e n. 4956 del 13/05/1993)

    Richiamate dalla Corte come precedenti interpretativi secondo cui l'elemento cronologico della premeditazione e la preordinazione del delitto possono costituire elementi sintomatici idonei a dimostrare la persistenza del proposito omicidiario

Massime di principio

  • L'aggravante della premeditazione richiede la prova sia di un apprezzabile intervallo temporale tra la formazione del proposito e l'esecuzione, sia della persistenza della ferma risoluzione criminosa fino al compimento dell'atto; entrambi gli elementi devono emergere chiaramente dalla motivazione
  • Se la motivazione di merito non individua con sufficiente chiarezza il momento in cui è sorto il proposito omicidiario o non valuta adeguatamente gli indizi (es. procurarsi l'arma), la statuizione di premeditazione può essere annullata e rinviata per nuovo esame
  • La semplice esecuzione di atti compatibili con una qualche forma di previsione (es. procurarsi un'arma) non è automaticamente sufficiente a provare la premeditazione se non viene accompagnata da un'adeguata spiegazione cronologica e fattuale che escluda plausibili alternative difensive
  • La presenza di elementi che mostrano improvvisazione, maldestrezza o eventi imprevisti che frustrano un 'piano' deve essere valutata in maniera non contraddittoria: la Corte deve affrontare e confutare espressamente le argomentazioni difensive alternative
  • In mancanza di motivazione congrua e non contraddittoria sul punto della premeditazione, la Cassazione tende all'annullamento limitato dell'aggravante con rinvio per consentire al giudice di merito di colmare le lacune istruttorie e argomentative
  • Nei casi in cui il movente sia 'oscuro', il giudice deve prestare particolare attenzione a non dedurre la premeditazione sulla sola base di elementi indiziari non approfonditi; occorre un ancoraggio fattuale preciso e determinato

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