Cassazione Civile, Sentenza n. 9237/2020 del 20/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società aveva stipulato con una banca due contratti di leasing immobiliare, nei quali erano pattuiti distinti tassi di interesse corrispettivo e moratorio. Aveva agito davanti al Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento della nullità della pattuizione sugli interessi per superamento del tasso soglia. Il Tribunale aveva respinto integralmente la domanda; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1383/2018 depositata il 20 marzo 2018, aveva confermato il rigetto, pur riconoscendo che gli interessi moratori pattuiti superavano la soglia. Aveva escluso che la nullità dei moratori si estendesse agli interessi corrispettivi e aveva ritenuto irrilevante la nullità dei moratori perché non effettivamente pagati. Con il primo motivo, la società ha denunciato violazione dell’art. 1815, secondo comma, c.c., sostenendo che la nullità della pattuizione moratoria dovesse estendersi all’intera pattuizione sugli interessi, inclusi quelli corrispettivi. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000: per i due contratti erano indicati tassi annui del 3,0472% e del 3,069%, mentre la società assumeva di avere corrisposto tassi del 3,520% e del 3,581%. Ha dedotto che il pagamento infrannuale degli interessi comportasse anatocismo e che il tasso effettivamente applicato fosse superiore a quello contrattualmente indicato; si è inoltre doluta della mancata ammissione di una CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa all’estensione della nullità: interessi corrispettivi e moratori sono poste autonome, che si succedono e non si cumulano, poiché i moratori operano dopo la scadenza in sostituzione dei corrispettivi. La nullità per superamento del tasso soglia colpisce quindi la clausola moratoria che viola il divieto, ma non si estende alla distinta pattuizione corrispettiva se quest’ultima è valida. La Corte ha invece giudicato infondato l’assunto della Corte d’appello secondo cui la mancata corresponsione degli interessi moratori escludesse l’interesse a farne valere l’illegalità: la soglia si valuta al momento della pattuizione, indipendentemente dall’effettiva riscossione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, o comunque infondato, nella parte in cui presupponeva accertamenti di fatto sull’anatocismo e sul tasso effettivamente applicato, non compiuti nei gradi di merito e non demandabili alla Cassazione. Quanto all’anatocismo, la sentenza d’appello aveva inoltre accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, che gli interessi erano calcolati sul capitale residuo e che il sistema applicato non aveva prodotto anatocismo. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 5.600, oltre euro 200 per spese generali; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1815, comma 2, c.c.
Questa configurazione impedisce di considerare come cumulabili i due tipi di interessi ai fini del calcolo del loro ammontare (ossia del superamento della soglia) ma impedisce altresì di dire che se sono nulli i moratori, per superamento della soglia, la nullità si estende anche ai corrispettivi.
La nullità prevista per gli interessi usurari colpisce la specifica pattuizione moratoria che supera la soglia e non si estende automaticamente alla distinta pattuizione degli interessi corrispettivi, quando quest’ultima non viola il divieto.
art. 2, L. 7 marzo 1996, n. 108
Invero è regola che anche per gli interessi moratori vale il limite del tasso soglia di cui della L. n. 108 del 1996, art. 2 (Corte Cost. 29/2002; Cass. 27442/2018; Cass. 23192/2017; Cass. n. 5598/2017), ed è anche vero che questa regola non pare messa in discussione nel giudizio di merito.
Il limite del tasso soglia si applica anche agli interessi moratori convenzionali.
art. 644 c.p.
In realtà, è noto che il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è proprio la pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi; questi ultimi devono ritenersi in misura illegittima se sono pattuiti in quella misura, a prescindere dalla circostanza che il creditore li abbia effettivamente riscossi (art. 644 c.p.).
La valutazione dell’usurarietà va compiuta con riferimento al momento della pattuizione e alla misura convenuta, senza che rilevi l’effettivo pagamento o incasso degli interessi.
art. 6, delibera CICR 9 febbraio 2000
In secondo luogo, si assume violazione della Delib. Circ 9 febbraio 2000, nella misura in cui è stata disattesa, nei fatti,attraverso il meccanismo della riscossione infrannuale, la previsione contrattuale che indicava un tasso diverso da quello effettivo (sia pure di pochissimo).
La censura fondata sulla divergenza tra il tasso indicato nel contratto e quello effettivamente applicato richiede la dimostrazione in fatto di tale scostamento; nel caso concreto la Corte ha rilevato che l’accertamento di merito non aveva riscontrato anatocismo.
Massime di principio
- Il limite del tasso soglia si applica anche agli interessi moratori convenzionali.
- L’usurarietà degli interessi si valuta al momento della pattuizione e in base al tasso convenuto, indipendentemente dall’effettiva corresponsione o riscossione degli interessi.
- Gli interessi corrispettivi e moratori, pur potendo condividere una funzione remuneratoria, hanno autonoma rilevanza e operano in successione: i moratori sostituiscono i corrispettivi dopo la scadenza dell’obbligo di restituzione. Non si cumulano ai fini del calcolo del superamento della soglia.
- La nullità della clausola che prevede interessi moratori oltre il tasso soglia non determina, di per sé, la nullità della distinta pattuizione degli interessi corrispettivi, se quest’ultima non viola autonomamente il divieto.
- La verifica dell’anatocismo e dell’eventuale differenza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato richiede accertamenti di fatto; la Corte di cassazione non può compierli quando non risultino accertati nei giudizi di merito.
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