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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26265/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per tentato omicidio aggravato a carico di Martina, sostenendo: (1) travisamento delle risultanze probatorie e mancata partecipazione alla seconda fase dell'aggressione (Martina sarebbe rimasto all'esterno del locale); (2) contraddittorietà ed erronea qualificazione dell'elemento soggettivo, lamentando che il Tribunale avesse alternativamente richiamato nozioni riconducibili al dolo eventuale non compatibile con il tentativo, mentre aveva poi affermato il dolo diretto; (3) insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la censura attiene a valutazioni di merito (ricostruzione dei fatti) non sindacabili in Cassazione salvo il manifesto e incontrovertibile travisamento delle dichiarazioni, che nel caso non era dimostrato. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulla incompatibilità tra le affermazioni di consapevolezza del rischio di morte e la qualificazione del dolo diretto, richiamando giurisprudenza secondo cui, nel tentato omicidio, il dolo diretto si configura anche quando l'agente abbia la cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare con certezza o alto grado di probabilità la morte; ha quindi ritenuto corretta la valutazione del Tribunale basata su elementi quali numero dei partecipanti, uso del coltello, sede e gravità delle lesioni. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché il Tribunale aveva richiamato la motivazione precedente (non impugnata nella parte non relativa all'elemento psicologico). Per effetto del rigetto, ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'effetto consequenziale della condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 116 cod. pen.

    Citato nel contesto (con riferimento al 'concorso anomalo' prospettato nella motivazione annullata) ma non oggetto di specifica interpretazione della Corte nel dispositivo qui contestato.

  • Cass. Sez. 5, n. 23618/2016 (Ganapini)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, nel tentato omicidio, è sufficiente il dolo diretto inteso come cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare con certezza o alto grado di probabilità la morte; non è necessaria la finalità specifica di uccidere come scopo finale.

  • Giurisprudenza su travisamento della prova (es. Sez. 5, n. 8188/2017; Sez. 5, n. 26455/2022)

    Principio secondo cui in Cassazione il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo se riguarda una difformità palese e incontrovertibile tra il senso intrinseco della dichiarazione e quanto riportato dal giudice; non è ammessa una rivalutazione del merito o una diversa interpretazione probatoria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti e delle prove salvo che non sia dimostrabile un travisamento palese e incontrovertibile delle singole dichiarazioni; le doglianze che sostengono semplicemente una diversa lettura del materiale probatorio sono, generalmente, inammissibili.
  • Nel reato di tentato omicidio il dolo diretto può essere desunto dalla condotta e dalle circostanze concreti quando l'agente abbia la cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità, la morte: non è necessaria la prova di una finalità omicidiaria intesa come scopo ultimo.
  • Le espressioni che sembrano richiamare il "rischio accettato" (dolo eventuale) possono essere compatibili con la qualificazione del dolo diretto se interpretate nel senso che gli autori erano consapevoli che la loro condotta rendeva l'evento morte altamente probabile; l'analisi va svolta nel loro contesto fattuale complessivo.
  • Per censurare la motivazione su esigenze cautelari in Cassazione è necessario dimostrare l'assenza totale di motivazione o un vizio manifesto: il richiamo a motivazioni già utilizzate in precedenti provvedimenti non costituisce automaticamente vizio quando quelle motivazioni non erano state annullate.
  • Le doglianze generiche che non si confrontano punto per punto con la motivazione del giudice di merito (ad es. circa gli elementi che hanno portato a desumere il dolo diretto) sono destinate a non essere accolte; il ricorso deve affrontare specificamente le ragioni poste dal giudice.
  • Quando si contesta la partecipazione a un fatto collettivo (assenza fisica o non partecipazione a una fase), è necessario fornire elementi che impongano la conclusione di un evidente travisamento probatorio, altrimenti la valutazione rimane di competenza del giudice di merito.

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