Cassazione Civile, Ordinanza n. 22572/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione giudiziale di un complesso immobiliare indivisibile. Uno dei comproprietari aveva chiesto lo scioglimento della comunione; la società, titolare della quota maggioritaria, aveva chiesto l’assegnazione del bene, ma la domanda era stata respinta con sentenza non definitiva, con contestuale disposizione della vendita. Successivamente il bene era stato trasferito all’aggiudicatario con decreto. La società aveva proposto revoca ex art. 487 c.p.c. e opposizione ex art. 617 c.p.c., deducendo che il decreto di trasferimento fosse illegittimo perché emesso prima del passaggio in giudicato della decisione che aveva negato l’attribuzione. In Cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 51 c.p.c. e 111 Cost. per mancata astensione del giudice, che aveva già conosciuto di altre opposizioni nello stesso giudizio divisorio; 2) sempre violazione degli artt. 51 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il divieto di decidere in grado successivo dovesse valere anche per il caso di precedente decisione su altra opposizione nella medesima procedura; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di riunione con altri giudizi di opposizione; 4) violazione degli artt. 274 e 295 c.p.c. per mancata riunione o sospensione; 5) omessa pronuncia sulla dedotta revocabilità del decreto di trasferimento anche per cause diverse dal mancato pagamento del prezzo; 6) violazione degli artt. 279, comma 4, e 177 c.p.c. e motivazione illogica, assumendo che, respinta la richiesta di attribuzione, la vendita avrebbe dovuto essere sospesa fino al giudicato sull’impugnazione della sentenza non definitiva e che l’emissione del decreto di trasferimento fosse viziata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sull’astensione del giudice perché la mancata astensione facoltativa non integra nullità della sentenza e, quanto all’astensione obbligatoria, la relativa questione doveva essere fatta valere con formale ricusazione nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla riunione per difetto di specificità e ha affermato che il provvedimento di riunione rientra nel potere ordinatorio del giudice e non è sindacabile come omessa pronuncia. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di decisività, la censura sulla revoca del decreto di trasferimento per ragioni diverse dal mancato pagamento del prezzo. Ha respinto i motivi centrali sulla sospensione del giudizio divisorio e sulla validità del decreto di trasferimento, chiarendo che la sentenza non definitiva che respinge l’attribuzione ex art. 720 c.c. non impone la sospensione del processo di divisione, che può proseguire; non è applicabile la sospensione ex art. 295 c.p.c. né quella dell’art. 337 c.p.c., e la successiva vendita non è nulla per il solo fatto che l’impugnazione della sentenza non definitiva sia pendente. Ha quindi confermato la condanna alle spese e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 c.p.c.
L’astensione obbligatoria è tassativa; la mancata astensione nei casi facoltativi non determina nullità della sentenza. Per i casi obbligatori, la questione va fatta valere con ricusazione nel giudizio di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del principio di imparzialità del giudice, ma non ritenuto violato nei casi prospettati.
art. 487 c.p.c.
La revoca o modifica dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione opera finché il provvedimento non abbia avuto attuazione; nel caso concreto non era invocabile per invalidare il decreto di trasferimento.
art. 617 c.p.c.
L’opposizione è inammissibile se mira a far valere vizi sostanziali dei provvedimenti di vendita, anziché vizi propri dell’atto esecutivo.
art. 586 c.p.c.
Una volta versato il saldo prezzo e in assenza di sospensione per incongruità del prezzo, deve essere emesso il decreto di trasferimento.
art. 720 c.c.
L’istanza di attribuzione del bene indivisibile è una modalità attuativa della divisione e può essere proposta anche in appello; il suo rigetto non comporta automaticamente la sospensione del processo divisorio.
art. 112 c.p.c.
È escluso il vizio di omessa pronuncia sulla mancata riunione dei procedimenti, perché la riunione è rimessa al potere ordinatorio del giudice.
art. 274 c.p.c.
La riunione dei procedimenti non era dovuta e la sua mancata disposizione non determina nullità.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria è esclusa nel rapporto tra giudizio di impugnazione della sentenza non definitiva e prosecuzione del giudizio divisorio.
art. 279, comma 4, c.p.c.
Quando è impugnata una sentenza non definitiva, il processo può proseguire; la sospensione è possibile solo nei limiti previsti dalla norma e non in via generalizzata.
art. 177 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a imporre la sospensione del processo divisorio.
art. 336, comma 2, c.p.c.
La prosecuzione del giudizio resta ferma, salvo gli effetti espansivi dell’eventuale riforma della sentenza non definitiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 788 c.p.c.
La decisione sulla vendita resa con sentenza non definitiva conclude una fase contenziosa del processo divisorio e resta distinta dalla fase esecutiva della vendita.
artt. 789 e 791 c.p.c.
La formazione definitiva dei lotti ha natura definitiva; il provvedimento che dispone la vendita si colloca nella sequenza procedimentale della divisione.
artt. 576 e ss. c.p.c.
Richiamati per qualificare la fase esecutiva della vendita come segmento distinto rispetto alla decisione sulla divisione.
art. 618 c.p.c.
Le opposizioni ex art. 618 c.p.c. sono trattate da magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti, ma la mancata applicazione di tale regola va dedotta nei modi propri nel merito.
art. 186 bis disp. att. c.p.c.
Richiamato come norma che prevede la trattazione delle opposizioni da parte di un giudice diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.
Massime di principio
- Nel processo di divisione giudiziale, la domanda di attribuzione del bene indivisibile ex art. 720 c.c. è una modalità attuativa dello scioglimento della comunione e non impedisce, se respinta, la prosecuzione della procedura verso la vendita.
- La pendenza dell’impugnazione contro la sentenza non definitiva che abbia deciso sulla richiesta di attribuzione non comporta, di regola, la sospensione necessaria del giudizio divisorio né impedisce l’emissione degli atti successivi della procedura.
- Nel rapporto tra sentenza non definitiva impugnata e prosecuzione del medesimo processo, la sospensione è eccezionale e nei limiti espressamente previsti; non opera in via automatica la sospensione ex art. 295 c.p.c. o quella ex art. 337 c.p.c.
- L’opposizione ex art. 617 c.p.c. non può essere usata per far valere vizi sostanziali o antecedenti del provvedimento di vendita, quando la doglianza investe la decisione che ha disposto la vendita e non l’atto esecutivo in sé.
- La mancata astensione facoltativa del giudice non determina nullità della sentenza; per contestare l’eventuale causa di astensione obbligatoria occorre attivare tempestivamente la ricusazione nel giudizio di merito.
- La mancata riunione di procedimenti rientra nel potere ordinatorio del giudice e non integra, di per sé, omessa pronuncia censurabile in cassazione.
- In cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non basta un rinvio generico agli atti di causa o l’allegazione astratta di pregiudizialità tra procedimenti.
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