Cassazione Civile, Ordinanza n. 01496/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di una società ferroviaria, tutti con qualifica di capo treno, avevano chiesto che, nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, fossero incluse anche alcune voci variabili previste dalla contrattazione aziendale: in particolare gli incentivi per attività di scorta e per attività di riserva; era invece rimasta esclusa l’indennità per attività di controlleria. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto solo in parte la domanda, riconoscendo computabili le voci di scorta e riserva e liquidando le differenze retributive. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe attribuito alla giurisprudenza UE un’efficacia vincolante non correttamente riferita alla disciplina interna; (2) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c. e della contrattazione collettiva aziendale, deducendo che la retribuzione feriale sarebbe stata rimessa alla disciplina collettiva e che il contratto aziendale avrebbe escluso quelle voci; (3) ancora violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, contestando che la mancata inclusione di tali importi fosse idonea a dissuadere dal godimento delle ferie, trattandosi di incidenza irrisoria e avendo comunque i lavoratori fruito delle ferie; in subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ribadito che la nozione di retribuzione durante le ferie, secondo l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla Corte di giustizia, comprende ogni importo pecuniario collegato alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e che il giudice di merito aveva correttamente verificato la natura delle voci controverse, la loro continuità e la loro incidenza non residuale. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale e restava al giudice nazionale la valutazione concreta sull’idoneità deterrente della riduzione retributiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti; è stato anche dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione durante le ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e includere le voci pecuniarie collegate alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da non dissuadere dal godimento effettivo delle ferie.
art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003
È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite.
art. 36 Cost.
È evocato come parametro interno sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione, in coordinamento con la disciplina delle ferie retribuite.
art. 2109 c.c.
È richiamato come norma codicistica sulla disciplina del periodo feriale e della relativa retribuzione.
art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
È richiamato per qualificare il servizio di riserva come lavoro effettivo del personale mobile turnista, rilevante ai fini della retribuzione feriale.
art. 48.1.1 del contratto collettivo aziendale Trenord
La società sosteneva che tali componenti fisse fossero già incluse nella retribuzione feriale.
art. 48.1.2 del contratto collettivo aziendale Trenord
È menzionato come voce inclusa dalla società nella retribuzione corrisposta durante le ferie.
art. 54.2 del contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012, codificato con accordo aziendale dell'11 marzo 2015
È la clausola che disciplina gli incentivi per attività di scorta e di riserva, poi ritenuti computabili nella retribuzione feriale.
art. 20 dell'accordo aziendale Trenord dell'11 marzo 2015
È richiamato dalla Corte d'appello per verificare la nozione contrattuale di retribuzione ai fini del calcolo delle ferie.
art. 91 c.p.c.
È la base della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della retribuzione dovuta durante le ferie annuali, non conta solo la componente fissa del trattamento economico, ma anche ogni emolumento collegato in modo stabile o strutturale alle mansioni e allo status professionale del lavoratore.
- La contrattazione collettiva può disciplinare la struttura della retribuzione feriale, ma l’assetto pattizio va interpretato in modo conforme alla finalità imperativa della normativa europea: evitare che la riduzione retributiva scoraggi il lavoratore dal godere delle ferie.
- La verifica se l’esclusione di determinate voci determini una riduzione idonea a dissuadere dal riposo annuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita da una giurisprudenza unionale consolidata e la controversia riguardi soprattutto l’applicazione di tali principi al caso concreto.
- Se una voce retributiva è erogata con continuità ed è strettamente connessa a compiti ordinariamente previsti dalla mansione, la sua esclusione dal trattamento feriale richiede una giustificazione compatibile con il diritto dell’Unione e con la funzione compensativa della retribuzione durante le ferie.
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