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Sentenza

Sentenza n. 922/2026 - Catania, Sezione 5

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia 1) del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 22 operatori di esercizio, contenuto nel verbale della Commissione Esaminatrice del 23.12.2025, pubblicato il 29.12.2025 sul sito istituzionale dell’ente; 2) della graduatoria degli idonei alla suddetta selezione, pubblicata il 29.12.2025 presso il medesimo sito dell’AMTS S.P.A.; 3) ove occorra, per quanto di interesse, della nota prot. -OMISSIS- 2026 del 12.01.2026, a mezzo della quale l’AMTS S.P.A. ha denegato il soccorso istruttorio, dichiarando l’immodificabilità e la vincolatività delle dichiarazioni effettuate in sede di partecipazione alla selezione concorsuale, comunicando al ricorrente che la domanda dallo stesso presentata è immodificabile; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e o consequenziale, ivi inclusa la futura approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla selezione per titoli di 22 operatori di esercizio, graduatoria degli idonei e diniego del soccorso istruttorio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (società in house)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla selezione indetta da AMTS S.p.A. per il mancato possesso, secondo l’amministrazione, del requisito relativo alla patente di categoria D e alla CQC persone in corso di validità. Ha dedotto la violazione della lex specialis, del principio di favor partecipationis, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento. Ha inoltre censurato la mancata attivazione del soccorso istruttorio, sostenendo di essere in possesso dei requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e di avere allegato per errore una copia non aggiornata della patente, recante una precedente scadenza. Ha dedotto, infine, contraddittorietà, travisamento e irragionevolezza dell’operato amministrativo. AMTS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando la propria natura di società in house interamente partecipata dal Comune di Catania e l’applicazione dell’art. 19 d.lgs. 175/2016, nonché l’inammissibilità per carenza di interesse, poiché il ricorrente si sarebbe comunque collocato al 45° posto in graduatoria, oltre i 22 posti disponibili. Nel merito, la società ha precisato che l’esclusione dipendeva dalla non validità della CQC, quale risultante dalla data associata al codice unionale 95, e non dalla validità della patente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure relative all’esclusione e al soccorso istruttorio. Ha ritenuto AMTS S.p.A. una società in house del Comune di Catania, soggetta all’art. 19 d.lgs. 175/2016 in materia di reclutamento e gestione del personale. Secondo il TAR, i rapporti di lavoro nelle società partecipate restano di natura privatistica; tali società devono rispettare, nelle procedure di reclutamento, i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e quelli richiamati dall’art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001, ma non sono tenute a svolgere un pubblico concorso ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. L’art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016 attribuisce espressamente al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie concernenti la validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. Il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 175/2016

    resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale

    Le procedure di reclutamento delle società a partecipazione pubblica, comprese quelle in house, devono rispettare principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e i principi dell’art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001, ma le controversie sulla validità degli atti e delle procedure spettano al giudice ordinario.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001

    Richiamato dall’art. 19 d.lgs. 175/2016 quale parametro dei principi da osservare nelle procedure di reclutamento delle società partecipate.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Non impone alle società partecipate l’esperimento di un pubblico concorso secondo il modello proprio delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con le modalità e nei termini previsti dalla norma.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione ai poteri del responsabile del procedimento e alla mancata attivazione del soccorso istruttorio; la questione non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Le controversie sulla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale di una società in house interamente partecipata da un ente pubblico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la procedura è strutturata secondo principi concorsuali.
  • L’art. 19 d.lgs. 175/2016 impone alle società a partecipazione pubblica il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001, ma non trasforma le relative procedure di reclutamento in pubblici concorsi soggetti alla giurisdizione amministrativa.
  • La natura pubblicistica sostanziale della società in house e l’obbligo di rispettare principi concorsuali non superano la natura privatistica dei rapporti di lavoro né la regola espressa della giurisdizione ordinaria sulle procedure di reclutamento prevista dall’art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere proseguito davanti a quest’ultimo mediante il meccanismo della translatio iudicii previsto dall’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiRiparto di giurisdizione

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