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Ordinanza

Ordinanza n. 272/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'accertamento dell’illegittimità dell’inadempimento dal Comune di Bojano e dalla Regione Molise, ciascuno per quanto di competenza, rispetto all’obbligo di procedere alla riclassificazione urbanistica, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, delle aree di sua proprietà site nel Comune di Bojano e catastalmente individuate al foglio 50, p.lle 1873, 1788 e 1869, richiesta a suo tempo dall’interessato.

Giustizia amministrativa202600085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Inerzia del Comune di Bojano e della Regione Molise sulle diffide relative alla conclusione del procedimento di riclassificazione urbanistica di aree interessate dalla decadenza di un vincolo espropriativo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il proprietario ha agito contro l’inerzia serbata dal Comune di Bojano e dalla Regione Molise rispetto alle diffide del 24 aprile 2025 e del 3 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inadempimento all’obbligo di procedere alla riclassificazione urbanistica delle aree di sua proprietà. Secondo il ricorso, il procedimento si sarebbe arrestato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 24 novembre 2025, con cui il Comune avrebbe disposto una variante parziale al PRG, riclassificando le aree da zona P e V2 a zona BA1, senza successive determinazioni regionali. La Regione Molise ha eccepito la propria estraneità al giudizio; il ricorrente ha replicato richiamando l’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001, relativo al parere regionale. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull’istruttoria e sullo stato del procedimento, senza ancora decidere la domanda contro il silenzio.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico della Regione Molise e del Comune di Bojano, ciascuno per quanto di competenza. Le amministrazioni dovranno depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione se precedente, una relazione documentata chiarendo: se e quando la deliberazione consiliare n. 34 del 24 novembre 2025 sia stata trasmessa agli uffici regionali; se sia stato formalmente richiesto il parere previsto dall’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001; se siano decorsi i relativi termini, in particolare quelli del terzo comma; quali adempimenti restino da compiere per concludere il procedimento. Il giudice ha fissato l’udienza di merito al 7 ottobre 2026 e ha ordinato alla segreteria di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e al Comune di Bojano. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull’illegittimità del silenzio, sulla responsabilità della Regione o sull’obbligo di provvedere.

Norme richiamate

  • art. 89 d.P.R. 380/2001

    Il TAR ha disposto di verificare se il parere regionale previsto dalla norma sia stato formalmente richiesto, se i relativi termini siano decorsi e, in particolare, se siano decorsi quelli previsti dal terzo comma.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, quando occorre ricostruire lo stato di un procedimento di riclassificazione urbanistica e individuare gli adempimenti ancora necessari, il giudice può ordinare alle amministrazioni coinvolte il deposito di relazioni documentate, specificando gli accertamenti necessari per verificare l’effettiva inerzia e la competenza di ciascuna amministrazione.
  • Quando la riclassificazione urbanistica è stata avviata mediante una deliberazione comunale ma il procedimento richiede ulteriori adempimenti regionali, è necessario verificare documentalmente la trasmissione dell’atto, la richiesta del parere regionale previsto dalla legge, il decorso dei relativi termini e gli adempimenti residui prima di decidere sulla domanda avverso il silenzio.
  • Il richiamo all’estraneità dell’amministrazione regionale non può essere definito senza accertare, in concreto, se la normativa applicabile attribuisca alla Regione un ruolo procedimentale e se l’atto comunale sia stato trasmesso agli uffici regionali per gli adempimenti di competenza.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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