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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29640/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata ritenuta responsabile in primo e secondo grado per tentativo di frode nell'esercizio del commercio, aggravata dalla continuazione, in relazione alla detenzione ed esposizione per la vendita di prodotti elettrici recanti marchio CE ma privi di idonea documentazione tecnica attestante la regolare apposizione del marchio, con condotta ritenuta idonea e diretta in modo non equivoco a indurre in errore gli acquirenti sulla sicurezza dei prodotti. Con un unico motivo di ricorso deduceva violazione di norme processuali a pena di nullità per omessa traduzione degli atti in lingua comprensibile, lamentando che la Corte d'appello avesse respinto l'eccezione valorizzando indebitamente il decorso del tempo, un contratto di affitto da lei sottoscritto e la presunta conoscenza della lingua italiana, senza considerare che nel verbale di perquisizione e sequestro era stata nominata una persona ausiliaria di polizia giudiziaria per agevolare la comprensione della lingua, e che tale ausilio non era stato poi rinnovato nelle attività successive; sosteneva inoltre che la sottoscrizione di un contratto non escludeva l'ignoranza della lingua e che il linguaggio tecnico del procedimento richiedeva comunque assistenza linguistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non fosse consentita in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, priva di specifica critica e diretta, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie. Ha osservato che la decisione impugnata aveva logicamente valorizzato plurimi elementi convergenti per escludere l'omessa traduzione come causa di nullità, ossia la dimostrata comprensione dell'italiano da parte della ricorrente già in occasione di un secondo sopralluogo, il decorso di due anni fino alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e il possesso di permesso di soggiorno dal 2017, elementi ritenuti sufficienti per affermare ragionevolmente la conoscenza della lingua al momento dell'avvio del procedimento. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    richiamato come base della continuazione tra più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione al tentativo, perché la condotta è stata qualificata come atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il reato

  • art. 515 c.p.

    richiamato quale fattispecie sostanziale contestata, relativa alla vendita di prodotti con caratteristiche difformi rispetto a quelle rappresentate

  • art. 415-bis c.p.p.

    richiamato quale avviso al quale la difesa collegava il momento in cui l'imputata avrebbe dovuto ricevere traduzione o assistenza linguistica

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per verificare la possibilità di escludere la sanzione pecuniaria alla luce dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, né sollecitare una nuova rilettura delle fonti probatorie, salvo il puntuale rilievo di specifici travisamenti processuali.
  • La dedotta nullità per omessa traduzione degli atti richiede una critica specifica e autosufficiente alla motivazione del giudice di merito; non basta contrapporre una diversa lettura degli elementi fattuali utilizzati per inferire la conoscenza della lingua italiana.
  • Ai fini dell'esclusione della nullità per mancata traduzione può assumere rilievo il complesso degli indici fattuali valorizzati dal giudice di merito, quali la precedente dimostrata comprensione della lingua, il decorso del tempo tra gli atti e il possesso di un titolo di soggiorno, se tali dati consentono un ragionevole apprezzamento della conoscenza linguistica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La questione della conoscenza della lingua e della necessità di traduzione degli atti, se affrontata con motivazione logica e coerente dal giudice di merito, non può essere sovvertita in cassazione mediante doglianze meramente fattuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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