Cassazione Penale, Ordinanza n. 06335/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, giudice dell'esecuzione, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza di condanna, perché il beneficiario non aveva adempiuto, entro cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza, all’obbligo imposto ai sensi dell’art. 165 c.p. di risarcire i danni in favore dell’INPS, costituita parte civile. Il primo motivo deduceva formalmente violazione di legge, ma la Corte lo ha ritenuto generico e non confrontato con la reale motivazione dell’ordinanza, che aveva invece esaminato e respinto le deduzioni difensive sull’asserita impossibilità di adempiere. Il secondo motivo contestava la motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe trascurato la condizione di invalidità del ricorrente; anche tale doglianza è stata reputata inammissibile perché volta a sollecitare una diversa valutazione di merito e fondata su argomenti di fatto. La Corte ha rilevato, in particolare, che la condizione di invalidità era stata dichiarata con decorrenza dal 13 giugno 2018, quindi successivamente alla definitività della sentenza del 17 settembre 2017, e che il ricorrente era rimasto sostanzialmente inattivo sul piano risarcitorio dal momento della sentenza fino alla sua irrevocabilità. È stato inoltre osservato che il giudice dell'esecuzione non aveva affermato un obbligo di adempimento immediato dalla data della sentenza, ma solo che da quel momento il condannato avrebbe potuto porsi nelle condizioni di adempiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Catanzaro che aveva revocato la sospensione condizionale della pena per mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio imposto ex art. 165 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 165 c.p.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi, tra cui il risarcimento del danno; il mancato adempimento entro il termine fissato legittima la revoca del beneficio in sede esecutiva.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Non è ammissibile trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito mediante allegazioni di fatto non decisive o non specificamente correlate alla motivazione dell'ordinanza.
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale subordinata al risarcimento del danno, rileva la mancata esecuzione dell'obbligo entro il termine previsto; non è sufficiente dedurre in astratto una successiva situazione impeditiva se questa sopravviene dopo la definitività della sentenza e non incide sulla possibilità di attivarsi in precedenza.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione è corretta quando accerta che il condannato non si sia posto tempestivamente nelle condizioni di adempiere all'obbligo risarcitorio, anche se l'obbligo non era esigibile immediatamente dalla data della sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di causa non colpevole, la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →