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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31870/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la confisca ex art. 240-bis c.p. di numerosi beni, quote societarie, denaro e valori ritenuti nella disponibilità, anche per interposta persona, di Salvatore Abbate; contestazioni specifiche riguardano: a) presunta inesatta applicazione e carenza di motivazione in relazione ai requisiti della confisca "allargata" (art. 240-bis) — in particolare la mancata delimitazione temporale della presunzione di illecita accumulazione (criterio di "ragionevolezza temporale") e l'omessa verifica della sproporzione confrontando redditi e acquisizioni alla data dei singoli acquisti; b) uso di raffronto cumulativo del reddito su periodo esteso (2005-2019) invece che analisi per singoli acquisti; c) esclusione dal confronto di un prestito infruttifero di €300.000, ritenuto dai ricorrenti lecitamente deliberato e contabilizzato; d) confisca della somma di €4.649.780 rinvenuta presso terzi (suocera) senza prova dell'illiceità della provvista; e) contrasto tra le affermazioni della sentenza di patteggiamento (esclusione aggravante art. 416-bis.1 e riconoscimento di attenuanti generiche) e le motivazioni del giudice dell'esecuzione che ancorano la confisca a presunti collegamenti con organizzazioni mafiose; f) nel caso di Rolando: contestazione dell'interposizione fittizia e della relativa prova, nonché della periodizzazione e rilevanza temporale dell'acquisto delle quote della S. Abba Immobiliare s.r.l.

La decisione

La Corte ha deciso che: a) il ricorso di Salvatore Abbate è fondato in parte: è stata rilevata l'insufficiente motivazione del giudice di rinvio in punto di delimitazione dell'arco temporale pertinente (criterio della "ragionevolezza temporale") e della verifica della sproporzione applicata per singole acquisizioni (principio Montella). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata al giudice dell'esecuzione perché colmi le carenze motivazionali indicate, procedendo all'indicazione delle date di acquisto dei singoli cespiti, alla delimitazione dell'arco temporale pertinente e al raffronto analitico per ciascun bene con i redditi e le attività economiche corrispondenti. Restano definitive, per Salvatore, le statuizioni già ritenute inammissibili in Cassazione (in particolare la confisca delle società S. Abba s.r.l. e S. Abba Immobiliare s.r.l.). b) il ricorso di Rolando Abbate è stato ritenuto infondato: la Corte ha valutato sufficienti, nel loro insieme, elementi indiziari (intercettazioni, dichiarazioni del condannato, segnalazione UIF, rapporto di stretta parentela e giovane età all'atto dell'acquisto) per sostenere la ritenuta interposizione fittizia delle quote della S. Abba Immobiliare s.r.l.; conseguentemente Rolando perde interesse a far valere censure relative ai presupposti della confisca ed il suo gravame è inammissibile nei punti non attinenti alla effettiva titolarità. In sintesi: annullamento parziale dell'ordinanza e rinvio per integrazione della motivazione (vantaggio parziale per il ricorrente Salvatore); rigetto del ricorso di Rolando.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli [...] 512-bis, [...] 644, [...] 648-bis, 648-ter e 648-ter.1[del codice penale] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito..."

    La norma istituisce una presunzione relativa di illiceità dell'accumulo patrimoniale per il soggetto condannato per i "reati-spia"; non è richiesto un nesso causale diretto tra il singolo reato e ciascun bene, ma il giudice deve circoscrivere l'operatività della presunzione in un arco temporale ragionevole e verificare per singole acquisizioni la sproporzione con i redditi/attività economiche, lasciando al condannato l'onere di giustificare la provenienza.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La condanna o l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) per reati tra quelli elencati attiva la disciplina di cui all'art. 240-bis; la sentenza ex art. 444 costituisce titolo ai fini dell'ablazione ma non esaurisce l'accertamento patrimoniale, che deve essere svolto secondo i parametri della confisca "allargata".

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante prevista per agevolazione a organizzazioni mafiose: la sua esclusione nella sentenza di patteggiamento non impedisce l'applicazione dell'art. 240-bis, poiché la confisca allargata non richiede il riconoscimento dell'aggravante propria del reato di mafia.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento agli oneri e criteri procedurali per l'accertamento e la motivazione della misura ablativa: il giudice deve rispettare la regola del confronto fra valore dei beni e redditi/attività al momento delle singole acquisizioni e motivare adeguatamente la delimitazione temporale.

  • artt. 666 e 667 cod. proc. pen.

    Norme procedurali che regolano l'incidente di esecuzione e le misure ablative in fase esecutiva; costitutive del procedimento con cui il giudice dell'esecuzione dispone la confisca a seguito di sequestro/istanza del P.M.

  • art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione di raccordo procedurale applicata nell'incidente di esecuzione finalizzato alla confisca ex art. 240-bis.

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    Richiamato in motivazione per spiegare che la confisca eseguita al termine del patteggiamento costituisce titolo diverso e non copre automaticamente altri procedimenti pregressi; utile a delimitare l'efficacia del giudicato rispetto a confische successive rivolte a beni diversi o a sequenze procedurali autonome.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Standard di valutazione delle prove indiziarie: la prova dell'interposizione fittizia deve fondarsi su elementi 'gravi, precisi e concordanti' e il giudice deve motivare la valutazione degli indizi nel loro complesso.

Massime di principio

  • La confisca ex art. 240-bis opera come presunzione relativa di provenienza illecita per i condannati per i "reati-spia"; tuttavia il giudice deve limitare l'operatività della presunzione entro un arco temporale ragionevole rispetto ai reati e motivare caso per caso.
  • La verifica della sproporzione deve essere effettuata, per principî consolidati, confrontando il reddito o l'attività economica del condannato con il valore dei singoli beni alla data di ciascun acquisto (non unicamente con un raffronto cumulativo sull'intero patrimonio e su lunghi periodi).
  • Il condannato ha l'onere di giustificare la provenienza dei beni per vincere la presunzione; la mancata motivazione analitica del giudice sul nesso temporale e sul raffronto rende la confisca vulnerabile a annullamento e rinvio.
  • Il terzo formalmente intestatario (interposto) non beneficia della presunzione prevista per il condannato: la Procura deve dimostrare, con elementi gravi, precisi e concordanti, la fittïa intestazione; se tali indizi esistono, il terzo perde interesse a impugnare questioni che attengono ai presupposti della confisca in capo al condannato.
  • Le acquisizioni poste in epoca successiva alla sentenza di condanna sono, di regola, non confiscabili salvo che siano state effettuate con risorse finanziarie possedute anteriormente alla sentenza; il giudice deve specificare questo profilo nella motivazione.
  • La esclusione di aggravanti o la concessione di attenuanti nel rito di patteggiamento non impedisce automaticamente l'applicazione della confisca "allargata"; la valutazione della confisca segue parametri autonomi rispetto alla determinazione della responsabilità penale e delle circostanze di fatto.

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