Cassazione Civile, Ordinanza n. 35339/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
Nel giudizio instaurato da alcuni eredi, in proprio e quali successori di una proprietaria, nei confronti di un comune, erano state cumulate una domanda di risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione di un fondo di proprietà privata, conseguente a interventi pubblici di sistemazione viaria, e una domanda di pagamento dell'indennità per occupazione legittima del fondo ai sensi della normativa espropriativa. Il giudice amministrativo, investito della causa in riassunzione dopo precedenti decisioni declinatorie della giurisdizione, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione. Il motivo del regolamento riguardava quindi l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla sola domanda indennitaria per occupazione legittima, rispetto alla quale era stata esclusa la giurisdizione ordinaria dai precedenti giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice amministrativo, perché proposto nella prima udienza di discussione utile del giudizio riassunto. Nel merito, ha affermato che la domanda di corresponsione dell'indennità per occupazione legittima appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se proposta congiuntamente a una domanda risarcitoria devoluta al giudice amministrativo. Ha quindi cassato la pronuncia declinatoria limitatamente a tale domanda e ha rimesso le parti davanti al giudice ordinario per la relativa decisione. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, cod. proc. amm.
prime udienza dopo la riassunzione
Consente al giudice amministrativo adito in riassunzione di sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione entro la prima udienza utile di discussione.
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69
Richiamato quale base del meccanismo di rilevazione del conflitto di giurisdizione nel giudizio riassunto.
art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.
Attrae alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità, ma fa salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi.
art. 50 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Norma posta a fondamento della domanda di indennità per occupazione legittima.
art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato come precedente della disciplina confluita nell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., per affermare la giurisdizione ordinaria sulle indennità di occupazione legittima.
art. 71 c.p.a.
Serve a individuare l'udienza di discussione come momento rilevante per la trattazione e decisione della causa ai fini della tempestività del rilievo del conflitto.
Massime di principio
- La domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima conseguente ad atti ablativi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando sia proposta insieme a una domanda risarcitoria per la perdita o trasformazione del bene devoluta al giudice amministrativo.
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si estende alle controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità dovute per effetto dell'occupazione o dell'ablazione, che restano riservate al giudice ordinario.
- Il principio di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione impedisce che la presenza di domande connesse sposti al giudice amministrativo una domanda che la legge riserva espressamente al giudice ordinario.
- Nel giudizio amministrativo riassunto, il conflitto negativo di giurisdizione può essere sollevato d'ufficio fino alla prima udienza di discussione effettiva, non essendo ostative eventuali precedenti camere di consiglio cautelari.
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