Ordinanza n. 537/2026 - Roma, Sezione 5Q
per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica italiana e di lavorazione della relativa procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo in via cautelare una pronuncia propulsiva che imponesse la fissazione di un appuntamento entro sette giorni e la lavorazione e conclusione della procedura entro un ulteriore termine di sette giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inosservanza. Il testo richiama genericamente i motivi dedotti nel ricorso, senza specificarne ulteriormente il contenuto. In giudizio, l'Amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, non perché abbia accertato nel merito la legittimità del silenzio, ma perché la fissazione dell'appuntamento da parte della sede diplomatica ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia cautelare interinale e propulsiva richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto, la domanda cautelare è stata respinta per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla fissazione dell'appuntamento.
Massime di principio
- La sopravvenuta fissazione, da parte dell'amministrazione, dell'appuntamento richiesto dal ricorrente può far venir meno l'interesse attuale alla pronuncia cautelare propulsiva avente ad oggetto proprio l'ottenimento di tale appuntamento.
- Quando l'amministrazione si attiva in tempi ragionevoli dopo la presentazione dell'istanza e prima della decisione cautelare, il giudice può respingere la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse e compensare le spese della fase in ragione del comportamento processuale e sostanziale delle parti.
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