Direttiva 2013/21
Direttiva 2013/21/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva reca un adattamento tecnico delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE reso necessario dall’adesione della Croazia all’Unione europea. Essa sostituisce gli allegati II, III e IV della direttiva 67/548/CEE con versioni aggiornate, anche includendo il croato tra le lingue dell’Unione, e aggiorna l’elenco dei paesi nell’allegato VI, parte A, punto 5, della direttiva 1999/45/CE. Gli Stati membri devono recepirla entro la data di adesione della Croazia e applicarla da tale data.
Adegua, per effetto dell’adesione della Repubblica di Croazia, le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con obblighi di adeguamento normativo destinati a riflettersi sui regimi nazionali di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e dei preparati pericolosi disciplinati dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. L’intervento è strettamente connesso all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione e opera mediante la sostituzione di allegati e l’aggiornamento dell’elenco dei paesi nell’allegato VI della direttiva 1999/45/CE. Non contiene esclusioni materiali ulteriori, ma è un atto di adattamento tecnico-istituzionale legato all’adesione.
Direttiva 2013/21/UE del Consiglio: adeguamento delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE per l’adesione della Croazia
La direttiva interviene come atto tecnico di adattamento del diritto UE in materia di sostanze e preparati pericolosi, reso necessario dall’adesione della Repubblica di Croazia. Il fondamento è l’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, che consente al Consiglio di adottare gli adattamenti degli atti anteriori all’adesione non già previsti nell’atto stesso.
Finalità e contesto normativo
L’obiettivo non è introdurre una nuova disciplina sostanziale, ma aggiornare la normativa esistente per renderla coerente con il nuovo assetto dell’Unione a seguito dell’ingresso della Croazia. I considerando richiamano l’accordo politico sulle modifiche agli atti delle istituzioni e la necessità di integrare e aggiornare tali adattamenti, se del caso, in funzione dell’evoluzione del diritto dell’Unione.
Oggetto dell’intervento
La direttiva dispone la modifica delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE conformemente all’allegato. In concreto, l’allegato:
- sostituisce l’allegato II della direttiva 67/548/CEE con il nuovo elenco dei simboli e delle indicazioni di pericolo per sostanze e preparati pericolosi, in formato multilingue;
- sostituisce l’allegato III della direttiva 67/548/CEE con il nuovo elenco delle frasi R, anch’esso multilingue;
- sostituisce l’allegato IV della direttiva 67/548/CEE con il nuovo elenco delle frasi S, sempre in versione multilingue.
Il testo degli allegati include espressamente il croato tra le lingue dell’Unione, con le corrispondenti traduzioni dei simboli, delle frasi di rischio e delle frasi di prudenza. Nell’allegato è inoltre precisato che le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.
Aggiornamento della direttiva 1999/45/CE
La direttiva modifica anche l’allegato VI, parte A, punto 5, della direttiva 1999/45/CE, sostituendo l’elenco dei paesi. L’elenco aggiornato comprende la Croazia tra gli Stati membri, insieme agli altri paesi elencati nel testo consolidato dell’allegato.
Recepimento negli Stati membri
L’articolo 2 contiene il nucleo degli obblighi di recepimento:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- tali disposizioni si applicano dalla data di adesione della Croazia;
- gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali di recepimento;
- le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro;
- gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Si tratta di un tipico obbligo di risultato proprio delle direttive: l’Unione fissa l’adeguamento da conseguire e il termine, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede un’entrata in vigore condizionata: la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla stessa data di entrata in vigore di tale trattato. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il rilievo pratico è soprattutto di coordinamento normativo: la direttiva non modifica in modo autonomo gli obblighi sostanziali di classificazione ed etichettatura, ma impone di tenere conto del nuovo Stato membro e delle relative traduzioni e codificazioni ufficiali. In fase di compliance documentale, etichettatura e gestione dei dati di sicurezza, occorre verificare che i riferimenti linguistici e geografici siano coerenti con gli allegati aggiornati dal diritto UE e con le misure nazionali di recepimento adottate entro la data di adesione della Croazia.
Disposizioni principali
Adattamento delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
L’articolo 1 dispone che le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono modificate conformemente all’allegato della direttiva. L’allegato sostituisce integralmente gli allegati II, III e IV della direttiva 67/548/CEE con elenchi multilingue dei simboli di pericolo, delle frasi R e delle frasi S, includendo la lingua croata. Inoltre modifica l’allegato VI, parte A, punto 5, della direttiva 1999/45/CE, aggiornando l’elenco dei paesi e inserendo la Croazia.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla data di adesione della Croazia. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento. Il paragrafo 2 richiede inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore condizionata
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore di quest’ultimo. Si tratta quindi di un atto la cui efficacia è coordinata temporalmente con l’adesione croata.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
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