Direttiva 2013/12
Direttiva 2013/12/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica, in conseguenza dell’adesione della Repubblica di Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/12/UE del Consiglio apporta un adattamento tecnico alla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica per tener conto dell’adesione della Croazia all’Unione. L’adeguamento consiste בעיקר nell’aggiornamento dei valori obiettivo del consumo energetico dell’UE al 2020, calcolati su 28 Stati membri anziché 27. La direttiva precisa inoltre che tale modifica non incide sul termine di recepimento già stabilito dalla direttiva 2012/27/UE. La direttiva entra in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.
Adattamento tecnico della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Croazia, con aggiornamento del parametro UE di consumo energetico al 2020.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto dell’adeguamento, rende applicabile in Croazia la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento di talune disposizioni obiettivo della direttiva 2012/27/UE, in particolare i valori di riferimento del consumo energetico dell’Unione a 28 Stati membri. Non introduce una disciplina autonoma generale, ma modifica un atto precedente senza incidere sul termine di recepimento già previsto dalla direttiva 2012/27/UE.
Adattamento della direttiva 2012/27/UE all’adesione della Croazia
La direttiva 2013/12/UE del Consiglio ha natura meramente adattativa: non istituisce un nuovo regime sull’efficienza energetica, ma modifica puntualmente la direttiva 2012/27/UE per renderla coerente con l’ingresso della Croazia nell’Unione. L’intervento si fonda sull’articolo 50 dell’atto di adesione e risponde all’esigenza di aggiornare gli obiettivi quantitativi dell’Unione su base a 28 Stati membri.
Obiettivo e contesto normativo
La direttiva 2012/27/UE impone agli Stati membri di concorrere al conseguimento di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica, parametrati sul consumo energetico dell’Unione nel 2020. Il presente atto precisa che, dopo l’adesione della Croazia, le proiezioni devono essere ricalibrate per riflettere il consumo dell’Unione a 28 membri.
Modifica degli obiettivi quantitativi dell’Unione
L’allegato sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/27/UE, prevedendo che nel 2020 il consumo energetico dell’Unione non debba superare:
- 1 483 Mtoe di energia primaria; oppure
- 1 086 Mtoe di energia finale.
Il considerando indica che le proiezioni elaborate nel 2007 stimavano, per 28 Stati membri, un consumo di energia primaria pari a 1 853 Mtoe nel 2020; una riduzione del 20 % conduce al valore-obiettivo di 1 483 Mtoe, corrispondente a una diminuzione di 370 Mtoe rispetto a tale proiezione.
Valutazione della Commissione entro il 30 giugno 2014
È sostituito anche l’articolo 3, paragrafo 2: entro il 30 giugno 2014 la Commissione deve valutare i progressi compiuti e verificare se l’Unione sia in grado di conseguire entro il 2020 il consumo massimo sopra indicato.
La valutazione riguarda quindi non solo l’avanzamento verso l’obiettivo, ma anche la capacità complessiva dell’Unione di raggiungere i valori quantitativi aggiornati.
Aggiornamento della relazione comparativa della Commissione
L’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), è modificato per allineare il confronto richiesto alla Commissione con i nuovi livelli obiettivo. La comparazione deve essere effettuata rispetto al consumo energetico necessario per raggiungere i target di 1 483 Mtoe di energia primaria e/o 1 086 Mtoe di energia finale entro il 2020.
Effetti sul recepimento e sull’entrata in vigore
La direttiva precisa che tali modifiche non pregiudicano il termine di recepimento già previsto dall’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2012/27/UE. Ne consegue che la direttiva 2013/12/UE non introduce un autonomo termine di trasposizione, ma si innesta sul calendario già fissato dalla direttiva madre.
L’entrata in vigore è subordinata all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e coincide con essa. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi considerare l’adeguamento nel quadro dell’attuazione della disciplina sull’efficienza energetica.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità dell’adattamento
La direttiva è adottata ai sensi del trattato FUE, del trattato di adesione della Croazia e dell’articolo 50 dell’atto di adesione. La finalità è adeguare gli atti dell’Unione anteriori all’adesione quando siano necessari adattamenti non già previsti nell’atto di adesione, così da consentire l’applicazione coerente della direttiva 2012/27/UE alla Croazia.
Modifica dei parametri UE di consumo energetico al 2020
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/27/UE è sostituito per fissare l’obiettivo secondo cui, nel 2020, il consumo energetico dell’Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria o a 1 086 Mtoe di energia finale. Il considerando richiama le proiezioni 2007: 1 842 Mtoe per 27 Stati membri e 1 853 Mtoe per 28 Stati membri; una riduzione del 20 % corrisponde a 1 483 Mtoe, pari a 370 Mtoe in meno rispetto alle proiezioni per 28 Stati membri.
Valutazione intermedia della Commissione
L’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito prevedendo che entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuti i progressi compiuti e verifichi se l’Unione sia in grado di raggiungere entro il 2020 un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o 1 086 Mtoe di energia finale.
Aggiornamento del contenuto della relazione/comparazione della Commissione
All’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), il riferimento comparativo è adattato in modo che la Commissione confronti i risultati delle lettere da a) a c) con il livello di consumo energetico necessario per raggiungere gli obiettivi quantitativi aggiornati di 1 483 Mtoe di energia primaria e/o 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020.
Mantenimento del termine di recepimento originario
L’articolo 2 stabilisce espressamente che le modifiche apportate lasciano impregiudicato il termine previsto dall’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2012/27/UE. La direttiva 2013/12/UE non introduce quindi un nuovo termine di trasposizione autonomo.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, nella medesima data di efficacia di quest’ultimo. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 13 mag 2013Direttiva 2013/13
- direttiva · 13 mag 2013Direttiva 2013/15
- direttiva · 13 mag 2013Direttiva 2013/16
- direttiva · 13 mag 2013Direttiva 2013/17
- direttiva · 13 mag 2013Direttiva 2013/18
- direttiva · 13 mag 2013Direttiva 2013/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →