Direttiva 2013/18
Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/18/UE del Consiglio apporta un adattamento puntuale alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, per tener conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea. L’intervento consiste nell’inserire la Croazia nell’allegato I, parte A, con l’indicazione del relativo dato nazionale (12,6 %) e del valore obiettivo del 20 %. La direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure nazionali necessarie entro la data di adesione della Croazia e di applicarle da tale data.
Adeguamento tecnico della direttiva 2009/28/CE sull’energia da fonti rinnovabili per tener conto dell’adesione della Croazia, con inserimento del suo dato nazionale nell’allegato I.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, e incide sulla direttiva 2009/28/CE limitatamente all’allegato I, parte A, con l’inserimento della Croazia nella tabella dei valori nazionali. L’effetto materiale riguarda il quadro di riferimento europeo per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, in connessione con la data di adesione della Croazia all’Unione; non introduce un regime sostanziale generale nuovo, ma un adattamento connesso all’allargamento dell’Unione.
Adeguamento della direttiva 2009/28/CE per l’adesione della Croazia
La direttiva 2013/18/UE del Consiglio è una direttiva di adeguamento tecnico-istituzionale, adottata per modificare la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili in conseguenza dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. Il suo contenuto è limitato a un aggiornamento dell’allegato I, parte A, senza incidere in modo sostanziale sulla disciplina generale già vigente.
Base giuridica e contesto dell’intervento
Il preambolo richiama l’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, che consente al Consiglio di adottare gli adattamenti necessari agli atti dell’Unione adottati prima dell’adesione quando tali adattamenti non siano già previsti nell’atto di adesione o nei relativi allegati. È inoltre richiamato l’accordo politico raggiunto tra le Alte Parti contraenti sulla necessità di adattare gli atti dell’Unione prima dell’adesione, aggiornandoli se necessario per tenere conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.
Modifica introdotta all’allegato I della direttiva 2009/28/CE
L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1, che inserisce nella tabella della parte A dell’allegato I, dopo la voce relativa alla Francia, la voce relativa alla Croazia con i valori "12,6 %" e "20 %". La direttiva non spiega ulteriormente il significato tecnico di tali valori nel testo fornito, ma ne dispone l’inserimento nel quadro dell’allegato relativo agli obiettivi/parametri nazionali della disciplina sulle energie rinnovabili.
Obblighi per gli Stati membri
L’articolo 2 disciplina il recepimento nazionale. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni a decorrere dalla stessa data di adesione;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
- assicurare che le misure nazionali contengano un riferimento alla presente direttiva, oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri, mentre l’obbligo di risultato è quello di garantire la conformità dell’ordinamento nazionale alla direttiva alla data di adesione.
Comunicazione alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo di trasparenza e monitoraggio tipico delle direttive di recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede un’entrata in vigore condizionata: la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla stessa data di entrata in vigore di tale trattato. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Profili operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto in quanto conferma che, in occasione dell’allargamento dell’Unione, gli atti settoriali già vigenti possono essere adattati con interventi puntuali sugli allegati. Sul piano pratico, il testo impone agli Stati membri un recepimento coordinato con la data di adesione della Croazia, senza margini significativi sulla sostanza dell’adeguamento, ma con discrezionalità limitata alle modalità formali del riferimento alla direttiva nelle norme nazionali.
Disposizioni principali
Adeguamento dell’allegato I della direttiva 2009/28/CE
L’articolo 1 modifica la parte A dell’allegato I della direttiva 2009/28/CE inserendo, dopo la voce relativa alla Francia, la voce "Croazia" con i valori "12,6 %" e "20 %". Si tratta di un adattamento tecnico connesso all’adesione della Croazia, finalizzato ad aggiornare il quadro degli obiettivi/parametri nazionali nella disciplina sulle energie rinnovabili.
Obbligo di recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni devono essere applicate a decorrere dalla medesima data di adesione. È previsto inoltre l’obbligo di immediata comunicazione alla Commissione del testo delle misure adottate.
Riferimento alla direttiva nelle misure nazionali
Sempre l’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che, quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni interne essenziali
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore condizionata
L’articolo 3 dispone che la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore di quest’ultimo. La validità temporale della direttiva è quindi collegata all’effettiva entrata in vigore del trattato di adesione.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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