Direttiva 2013/17
Direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva è un atto di adattamento tecnico-legislativo adottato in vista dell’adesione della Croazia all’Unione. Non introduce una disciplina ambientale autonoma, ma aggiorna allegati di tre direttive esistenti per includere la Croazia e armonizzare elenchi e valori applicabili. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro la data di adesione della Croazia e applicarle da tale data. Il testo è quindi essenzialmente strumentale, ma ha rilievo pratico per emissioni industriali, conservazione degli habitat e tutela delle specie.
Adeguamento di talune direttive ambientali all’adesione della Repubblica di Croazia, con aggiornamento di allegati su emissioni, habitat, specie protette e specie cacciabili.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide, per effetto dell’adesione della Croazia, su tre direttive settoriali in materia ambientale: la direttiva 2001/81/CE sui limiti nazionali di emissione, la direttiva 92/43/CEE sugli habitat e la direttiva 2009/147/CE sugli uccelli. Sul piano materiale, modifica allegati contenenti valori di emissione, elenchi di habitat e specie soggette a tutela rigorosa o alla designazione di zone speciali di conservazione, nonché specie cacciabili. Sono rilevanti esclusioni e precisazioni già previste dagli allegati modificati, ad esempio per alcune popolazioni nazionali di specie (come lupo, castoro, lince, ecc.) e per taluni limiti nazionali di emissione qualificati come temporanei.
Direttiva 2013/17/UE del Consiglio: adeguamento di talune direttive ambientali per l’adesione della Croazia
La direttiva 2013/17/UE è un atto di adeguamento tecnico collegato all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. Essa non introduce una disciplina ambientale nuova, ma aggiorna allegati di tre direttive esistenti per includere la Croazia e per coordinare gli elenchi relativi a emissioni, habitat naturali, specie protette e specie cacciabili.
Contesto e finalità
La base giuridica richiamata è l’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, che consente al Consiglio di adottare gli adattamenti necessari agli atti adottati anteriormente all’adesione quando tali adattamenti non siano già previsti nell’atto di adesione o nei suoi allegati. Il considerando evidenzia che gli adattamenti erano già stati concordati politicamente tra le Alte Parti contraenti e che occorreva integrarli e aggiornarli, ove necessario, tenendo conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.
Ambito di applicazione
La direttiva si rivolge a tutti gli Stati membri e produce effetti nei settori ambientali disciplinati dalle direttive 2001/81/CE, 92/43/CEE e 2009/147/CE. L’intervento riguarda:
- i limiti nazionali di emissione di SO2, NOx, COV e NH3;
- la lista degli habitat naturali di interesse comunitario;
- la lista delle specie animali e vegetali di interesse comunitario soggette a designazione di zone speciali di conservazione;
- la lista delle specie soggette a protezione rigorosa;
- l’elenco delle specie di uccelli cacciabili.
Obblighi di recepimento e decorrenza
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dalla data di adesione della Croazia. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e, quando recepiscono la direttiva, inserire un riferimento alla stessa o corredare la pubblicazione ufficiale di un simile riferimento, secondo modalità decise dagli stessi Stati.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore, subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore di quest’ultimo. Si tratta dunque di un atto strettamente funzionale all’accesso della Croazia all’Unione.
Modifiche alla direttiva 2001/81/CE sui limiti nazionali di emissione
Per la direttiva 2001/81/CE, l’allegato I è sostituito con una tabella aggiornata dei limiti nazionali di emissione per SO2, NOx, VOC e NH3 da raggiungere entro il 2010, che ora include la Croazia. La Croazia è assegnata ai seguenti limiti: SO2 70 kt, NOx 87 kt, VOC 90 kt, NH3 30 kt. Il totale UE 28 è fissato a 8 367 kt per SO2, 9 090 kt per NOx, 8 938 kt per VOC e 4 324 kt per NH3.
L’allegato II è sostituito con valori complessivi UE 28 di 7 902 kt per SO2, 8 267 kt per NOx e 7 675 kt per VOC. Le note chiariscono che:
- i limiti nazionali sono stabiliti per contribuire agli obiettivi ambientali provvisori dell’articolo 5;
- il loro conseguimento dovrebbe ridurre l’eutrofizzazione del suolo, con una diminuzione del 30% dell’area dell’Unione soggetta a depositi di nutrienti azotati oltre i carichi critici rispetto ai livelli del 1990;
- alcuni limiti, in particolare per Bulgaria e per il valore complessivo UE, sono temporanei e lasciano impregiudicata la revisione prevista dall’articolo 10;
- i limiti nazionali di emissione per la Croazia devono essere raggiunti entro la data di adesione all’Unione.
Modifiche alla direttiva 92/43/CEE sugli habitat naturali e le specie
L’allegato I della direttiva habitat è sostituito con un elenco molto esteso dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. Il testo conferma che il codice riportato corrisponde al codice Natura 2000 e che l’asterisco indica gli habitat prioritari. Sono incluse, tra le altre, categorie relative a:
- habitat costieri, dune, habitat d’acqua dolce;
- lande, arbusteti e macchie di sclerofille;
- formazioni erbose naturali e seminaturali;
- torbiere alte, basse e paludi;
- habitat rocciosi e grotte;
- foreste boreali, temperate, mediterranee e macaronesiche.
L’allegato II è sostituito con l’elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono la designazione di zone speciali di conservazione. Il testo precisa che l’allegato II è complementare dell’allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione. L’asterisco segnala le specie prioritarie; i segni (o) e (V) indicano, rispettivamente, specie presenti solo nell’allegato II o anche nell’allegato V secondo le regole di rinvio previste. L’elenco comprende numerose specie di mammiferi, rettili, anfibi, pesci, invertebrati e piante, incluse specie della Macaronesia.
L’allegato IV è sostituito con l’elenco delle specie animali e vegetali che richiedono protezione rigorosa. Vengono ricompresi, tra gli altri:
- numerosi mammiferi, compresi molti chirotteri, lupo, orso, lontra, lince, foca monaca e varie specie di cetacei;
- rettili e anfibi di interesse comunitario;
- pesci, invertebrati, molluschi e numerose specie vegetali;
- specie specifiche della Macaronesia, con un elenco aggiuntivo di specie vegetali e briofite.
Modifiche alla direttiva 2009/147/CE sugli uccelli
L’allegato II della direttiva uccelli è sostituito e diviso in due parti. La parte A elenca specie per le quali gli Stati membri possono autorizzare la caccia; la parte B elenca ulteriori specie cacciabili, con una matrice che indica per ciascuno Stato membro la possibilità di autorizzare la caccia ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3. Le specie interessate comprendono, tra le altre, anatidi, galliformi, rallidi, charadriiformi, colombidi, passeriformi, e la tabella indica con il segno "+" gli Stati membri interessati.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva lascia agli Stati membri il compito di scegliere forma e mezzi del recepimento, fermo restando il risultato da raggiungere: l’adeguamento degli atti nazionali alle modifiche degli allegati e l’applicazione delle nuove disposizioni dalla data di adesione della Croazia. È inoltre rimessa agli Stati la scelta delle modalità di riferimento alla direttiva nei testi nazionali. Sul piano sostanziale, tuttavia, il contenuto delle modifiche agli allegati è predeterminato dall’atto UE, con margini nazionali limitati all’attuazione e all’eventuale applicazione delle regole sulle specie cacciabili secondo i rinvii contenuti nella direttiva uccelli.
Disposizioni principali
Modifica delle direttive 92/43/CEE, 2001/81/CE e 2009/147/CE
L’articolo 1 dispone la modifica delle tre direttive secondo l’allegato della direttiva 2013/17/UE. Le modifiche servono ad adeguare il diritto derivato all’adesione della Croazia, in attuazione dell’articolo 50 dell’atto di adesione.
Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dalla data di adesione della Croazia. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e indicare un riferimento alla direttiva nel testo nazionale o in sede di pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore condizionata
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore di quest’ultimo. La direttiva è quindi funzionalmente subordinata all’efficacia del trattato di adesione.
Destinatari
L’articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dei limiti nazionali di emissione
Per la direttiva 2001/81/CE, l’allegato I è sostituito con una nuova tabella dei limiti nazionali di emissione di SO2, NOx, COV e NH3 da raggiungere entro il 2010, includendo la Croazia e portando il totale UE a 28 Stati. L’allegato II è sostituito con la tabella dei limiti complessivi UE 28 per SO2, NOx e COV. Le note precisano che alcuni limiti sono temporanei, che quelli della Croazia vanno raggiunti entro la data di adesione e che le condizioni di revisione dell’articolo 10 restano impregiudicate.
Aggiornamento degli allegati sugli habitat della direttiva habitat
Per la direttiva 92/43/CEE, sono sostituiti gli allegati I, II e IV. L’allegato I rielenca i tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. L’allegato II elenca le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono la designazione di zone speciali di conservazione, distinguendo specie prioritarie e specie indicate con i segni (o) e (V). L’allegato IV elenca le specie che richiedono protezione rigorosa, con estensione a un ampio numero di vertebrati, invertebrati e specie vegetali, incluse specie specifiche della Macaronesia.
Aggiornamento dell’allegato sugli uccelli cacciabili
Per la direttiva 2009/147/CE, l’allegato II è sostituito e suddiviso in parte A e parte B. La parte A riguarda specie per le quali gli Stati membri possono autorizzare la caccia. La parte B individua ulteriori specie cacciabili, con una matrice finale che indica per ciascuno Stato membro quelli che possono autorizzare la caccia ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva uccelli.
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