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Direttiva 2013/15

Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

Normativa europea32013L0015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2013/15/UE apporta adattamenti puramente tecnici a una serie di direttive dell’Unione nel settore della libera circolazione delle merci, resi necessari dall’adesione della Croazia. Le modifiche consistono soprattutto nell’inserimento del codice distintivo della Croazia e della relativa voce "25" negli allegati di omologazione, nonché nell’aggiunta di termini in lingua croata per le informazioni scritte sulle calzature. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro la data di adesione della Croazia e applicarle da tale data.

Adeguamento tecnico di numerose direttive UE sulla libera circolazione delle merci all’adesione della Repubblica di Croazia, con inserimento del codice paese "HR/25" e di riferimenti linguistici croati per l’etichettatura delle calzature.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti sugli atti normativi settoriali elencati nell’articolo 1 e nell’allegato. L’ambito materiale riguarda in particolare l’omologazione e l’etichettatura nel settore dei veicoli a motore, dei trattori agricoli o forestali, di taluni dispositivi e componenti di sicurezza/illuminazione, nonché l’etichettatura dei materiali usati nelle componenti principali delle calzature destinate al consumatore. Gli adattamenti sono resi necessari dall’adesione della Croazia all’Unione e si applicano dalla data di adesione; la direttiva non introduce una disciplina generale nuova, ma modifica disposizioni esistenti per includere la Croazia negli elenchi e nei modelli di documenti.

Direttiva 2013/15/UE: adeguamento di direttive sulla libera circolazione delle merci per l’adesione della Croazia

La direttiva si inserisce nel contesto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea e attua gli adattamenti tecnici necessari, previsti dall’articolo 50 dell’atto di adesione. Essa non introduce una disciplina sostanziale autonoma, ma modifica una serie di direttive settoriali già esistenti per includere la Croazia negli elenchi e nei modelli applicativi dell’acquis in materia di merci.

Finalità e base giuridica

La finalità è rendere coerente il diritto derivato dell’Unione con l’ingresso della Croazia, seguendo l’accordo politico richiamato nei considerando sugli adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione. Il Consiglio interviene, in particolare, per modificare direttive relative alla libera circolazione delle merci nel settore dei veicoli a motore, dei trattori agricoli o forestali, di alcuni dispositivi tecnici e dell’etichettatura delle calzature.

Ambito di applicazione materiale

L’articolo 1 individua le direttive interessate da modifica. Nel comparto veicoli/trattori sono incluse numerose direttive storiche e successive, tra cui quelle su rumore, serbatoi carburante, frenatura, compatibilità elettromagnetica, dispositivi antiuso non autorizzato, sedili e poggiatesta, illuminazione, cinture di sicurezza, tergicristallo/lavacristallo, omologazione di veicoli a due o tre ruote, trattori agricoli o forestali, dispositivi di visione indiretta e quadro generale di omologazione.

Contenuto delle modifiche nell’allegato: veicoli e trattori

Le modifiche consistono in massima parte nell’inserimento della Croazia negli elenchi dei codici nazionali o distintivi presenti negli allegati delle direttive elencate. In molte disposizioni viene aggiunta la formula "25 per la Croazia" oppure "25" per la Croazia dopo altri Stati membri già presenti negli elenchi.

  • Nelle direttive in materia di omologazione e dispositivi tecnici per veicoli a motore, la Croazia viene inserita nei rispettivi allegati tecnici con valore identificativo.
  • Nelle direttive 2002/24/CE e 2003/37/CE sono aggiornati anche i modelli contenenti la rubrica relativa a potenza fiscale o codice paese, con l’inclusione espressa di "Croazia" tra gli Stati membri.
  • Nella direttiva 2001/85/CE sono aggiunte le diciture in croato "Izlaz u slučaju opasnosti" e "Autobus se zaustavlja" nei modelli di segnaletica interna.

Contenuto delle modifiche nell’allegato: calzature

Per la direttiva 94/11/CE, relativa all’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, l’allegato I è integrato con le denominazioni croate delle categorie di materiali da riportare nell’informazione scritta:

  • "Gornjište";
  • "Podstava i uložna tabanica";
  • "Potplat (donjište)";
  • "Koža";
  • "Koža korigiranog lica";
  • "Tekstil";
  • "Drugi materijali".

Recepimento, applicazione e obblighi procedurali

L’articolo 2 contiene la disciplina del recepimento. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dalla medesima data di adesione.

  • Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
  • Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri, quindi permane un margine di discrezionalità tecnica sulla forma del rinvio.
  • Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore di quest’ultimo. L’articolo 4 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto come atto di coordinamento dell’acquis: occorre verificare, nell’ordinamento nazionale, l’adeguamento dei rinvii tecnici, delle procedure di omologazione e della documentazione commerciale/etichettatura che faccia uso di codici paese o di formulari standardizzati. La direttiva non impone un nuovo regime sanzionatorio né disciplina autonoma di controllo, ma richiede l’allineamento formale delle fonti nazionali e degli allegati tecnici alle modifiche derivanti dall’ingresso della Croazia nell’Unione.

Disposizioni principali

Finalità di adeguamento per l’adesione della Croazia

La direttiva interviene in base all’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia e modifica, conformemente all’allegato, direttive già vigenti in materia di libera circolazione delle merci. La ratio è integrare nell’acquis gli adattamenti necessari all’adesione, in particolare per aggiornare elenchi, modelli e codici distintivi con riferimento alla Croazia.

Modifiche nel settore dei veicoli a motore e dei trattori

L’articolo 1, punto 1, elenca le direttive del comparto veicoli e trattori oggetto di modifica, tra cui le direttive 70/157/CEE, 70/221/CEE, 70/388/CEE, 71/320/CEE, 72/245/CEE, 74/61/CEE, 74/408/CEE, 74/483/CEE, 76/114/CEE, 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 78/318/CEE, 78/764/CEE, 78/932/CEE, 86/298/CEE, 87/402/CEE, 94/20/CE, 95/28/CE, 2000/25/CE, 2000/40/CE, 2001/56/CE, 2001/85/CE, 2002/24/CE, 2003/37/CE, 2003/97/CE, 2007/46/CE, 2009/57/CE, 2009/64/CE, 2009/75/CE e 2009/144/CE.

Inserimento del codice Croazia negli allegati di omologazione

Nell’allegato alla direttiva sono previste numerose modifiche puntuali agli allegati delle direttive elencate, consistenti nell’inserimento della voce "25 per la Croazia" oppure "25" per la Croazia in elenchi di codici distintivi, elenchi di Stati o modelli di documenti. In alcuni casi la Croazia viene inserita anche nei modelli di tabelle per potenza fiscale/codice paese (direttive 2002/24/CE e 2003/37/CE), oltre che nei riferimenti ai numeri distintivi delle autorità nazionali.

Adattamenti specifici per il trasporto passeggeri

Per la direttiva 2001/85/CE l’allegato I è modificato aggiungendo nei modelli di avviso le diciture in croato "Izlaz u slučaju opasnosti" e "Autobus se zaustavlja", così da garantire la corrispondente informazione nella lingua croata nei veicoli interessati.

Modifiche per l’etichettatura delle calzature

La parte B dell’allegato modifica l’allegato I della direttiva 94/11/CE aggiungendo, nelle liste dell’"Informazione scritta", le denominazioni in lingua croata per i materiali delle componenti delle calzature: "Gornjište", "Podstava i uložna tabanica", "Potplat (donjište)", "Koža", "Koža korigiranog lica", "Tekstil" e "Drugi materijali".

Obblighi di recepimento degli Stati membri

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro la data di adesione della Croazia all’Unione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, e applicarle dalla stessa data. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Obbligo di comunicazione alla Commissione

L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle merciomologazione dei veicolietichettatura dei prodottitrasportiprotezione dei consumatori

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