Direttiva 2013/13
Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica in modo puntuale cinque direttive fiscali dell’Unione per recepire l’adesione della Croazia. Gli interventi consistono essenzialmente nell’inserimento di riferimenti alle società di diritto croato e all’imposta croata sugli utili, oltre che a talune disposizioni fiscali croate negli allegati delle direttive interessate. Gli Stati membri devono adottare le misure nazionali di recepimento entro la data di adesione della Croazia e applicarle da tale data.
Direttiva di adeguamento tecnico di alcune direttive fiscali dell’UE per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’adeguamento del loro diritto interno alle modifiche apportate a cinque direttive in materia fiscale: 83/182/CEE, 2003/49/CE, 2008/7/CE, 2009/133/CE e 2011/96/UE. L’effetto sostanziale riguarda l’inclusione di società e imposte croate nelle definizioni e negli elenchi allegati a tali direttive, nonché l’aggiunta della Croazia agli Stati/ordinamenti rilevanti per i regimi fiscali comuni ivi disciplinati. L’atto è legato temporalmente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di adesione della Croazia all’Unione.
Direttiva 2013/13/UE del Consiglio: adeguamento di direttive fiscali in conseguenza dell’adesione della Croazia
La direttiva interviene come atto di adattamento tecnico conseguente all’ingresso della Repubblica di Croazia nell’Unione europea. Essa non introduce una disciplina fiscale autonoma di portata generale, ma modifica cinque direttive esistenti per includere riferimenti alle forme societarie croate e all’imposta croata sugli utili, così da rendere operativi i regimi fiscali comuni anche nei rapporti con la Croazia.
Base giuridica e finalità dell’adeguamento
L’atto si fonda sul trattato di adesione della Croazia, in particolare sull’articolo 3, paragrafo 4, e sull’articolo 50 dell’atto di adesione. Il considerando 1 richiama la regola secondo cui, quando sono necessari adattamenti di atti adottati prima dell’adesione e tali adattamenti non sono già previsti nell’atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti necessari su proposta della Commissione.
Il considerando 2 evidenzia che, nell’ambito della conferenza che ha portato al trattato di adesione, le parti avevano già concordato una serie di adattamenti e invitato Consiglio e Commissione ad adottarli prima dell’adesione, con eventuali aggiornamenti in funzione dell’evoluzione del diritto dell’Unione. Il considerando 3 indica quindi le direttive oggetto di modifica: 83/182/CEE, 2003/49/CE, 2008/7/CE, 2009/133/CE e 2011/96/UE.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche riguardano ambiti fiscali diversi, tutti connessi alla dimensione transfrontaliera:
- franchigie fiscali per l’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto;
- regime fiscale comune per pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi;
- imposte indirette sulla raccolta di capitali;
- regime fiscale comune per fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d’attivo, scambi d’azioni e trasferimenti di sede di SE e SCE;
- regime fiscale comune madre-figlia.
L’effetto comune delle modifiche è l’inclusione della Croazia nelle definizioni e negli allegati rilevanti, in modo che le società croate e l’imposta croata sugli utili siano riconosciute ai fini dei regimi agevolativi e di coordinamento previsti dalle direttive.
Modifiche alla direttiva 83/182/CEE
Per la direttiva sulle franchigie fiscali in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, l’allegato viene integrato con il riferimento alla Croazia e al "poseban porez na motorna vozila" disciplinato dalla legge croata indicata nel testo. Si tratta di un adeguamento puntuale dell’elenco degli ordinamenti e dei tributi rilevanti.
Modifiche alla direttiva 2003/49/CE
Per il regime sugli interessi e canoni infragruppo, il testo interviene in due punti:
- all’articolo 3, lettera a), punto iii), viene inserito il riferimento al "porez na dobit in Croatia";
- nell’allegato, alla lettera z), vengono ricomprese le società di diritto croato denominate "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću" e altre società costituite secondo il diritto croato e soggette all’imposta croata sugli utili.
L’effetto è quello di far rientrare le società croate nel perimetro soggettivo del regime comune applicabile ai pagamenti infragruppo.
Modifiche alla direttiva 2008/7/CE
Nell’allegato I della direttiva sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali è inserito il punto 11 bis, che elenca le società croate "dioničko društvo" e "društvo s ograničenom odgovornošću". L’intervento amplia quindi il novero delle società considerate ai fini dell’applicazione della disciplina europea in materia di conferimenti e operazioni sul capitale.
Modifiche alla direttiva 2009/133/CE
Per il regime fiscale comune applicabile alle operazioni straordinarie transfrontaliere:
- nell’allegato I, parte A, è inserita la lettera k bis, che include le società di diritto croato denominate "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću" e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all’imposta croata sugli utili;
- nella parte B dell’allegato, dopo la voce relativa alla Francia, compare il riferimento al "porez na dobit in Croazia".
La modifica consente di applicare il regime comune anche alle società croate nelle operazioni di fusione, scissione, scissione parziale, conferimento d’attivo, scambio di azioni e trasferimento di sede di SE e SCE.
Modifiche alla direttiva 2011/96/UE
Per il regime madre-figlia, l’allegato I è modificato in modo analogo:
- nella parte A è inserita la lettera k bis con le medesime società di diritto croato rilevanti;
- nella parte B, dopo la voce relativa alla Francia, viene aggiunto il riferimento al "porez na dobit in Croazia".
Si tratta di una estensione dell’ambito soggettivo del regime, così da includere le società croate e la relativa imposta sugli utili.
Recepimento: obblighi per gli Stati membri
L’articolo 2 contiene la disciplina di recepimento. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni a decorrere dalla data di adesione della Croazia;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate.
Le norme nazionali di recepimento devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità tecniche del richiamo sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
In aggiunta, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore, subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla medesima data di entrata in vigore di quest’ultimo. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Profili pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilevanza soprattutto perché:
- rende operative le qualificazioni soggettive delle società croate nei regimi fiscali comuni UE;
- consente di verificare l’applicabilità dei regimi agevolativi a operazioni e pagamenti transfrontalieri con controparti croate;
- impone di considerare le misure nazionali di recepimento adottate dagli Stati membri a decorrere dalla data di adesione della Croazia;
- non lascia ampi margini di discrezionalità sul risultato da raggiungere, poiché gli Stati membri devono assicurare l’adeguamento degli ordinamenti interni entro la data stabilita, pur restando liberi nella scelta della forma e dei mezzi di recepimento.
Disposizioni principali
Finalità di adeguamento delle direttive fiscali
La direttiva è adottata per modificare, in ragione dell’adesione della Croazia, le direttive 83/182/CEE, 2003/49/CE, 2008/7/CE, 2009/133/CE e 2011/96/UE. Il fondamento è richiamato nell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, che consente gli adattamenti degli atti dell’Unione non già previsti nell’atto di adesione.
Modifiche alla direttiva 83/182/CEE
Nell’allegato della direttiva 83/182/CEE è aggiunta la Croazia con riferimento al "poseban porez na motorna vozila" (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, Narodne novine broj 15/13), ai fini delle franchigie fiscali applicabili all’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.
Modifiche alla direttiva 2003/49/CE
All’articolo 3, lettera a), punto iii), dopo la voce relativa alla Francia è inserito il riferimento al "porez na dobit in Croatia". Nell’allegato è aggiunta la lettera z), che include come società croate rilevanti le "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću" e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all’imposta croata sugli utili.
Modifiche alla direttiva 2008/7/CE
Nell’allegato I è inserito il punto 11 bis, che elenca le società di diritto croato denominate "dioničko društvo" e "društvo s ograničenom odgovornošću" ai fini delle imposte indirette sulla raccolta di capitali.
Modifiche alla direttiva 2009/133/CE
Nell’allegato I, parte A, è inserita la lettera k bis, che include le società croate "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću" e altre società soggette all’imposta croata sugli utili. Nella parte B, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito il riferimento al "porez na dobit in Croazia".
Modifiche alla direttiva 2011/96/UE
Nell’allegato I, parte A, è inserita la lettera k bis, con le medesime società croate rilevanti per il regime madre-figlia. Nella parte B, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito il riferimento al "porez na dobit in Croazia".
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro la data di adesione della Croazia all’Unione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dalla stessa data. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore, subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore di quest’ultimo. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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