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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito con intervento di altri creditori, la debitrice esecutata aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro gli atti di vendita con incanto e il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile in favore di una società agricola, nonché contro il successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva prorogato all'aggiudicataria il termine per il versamento del prezzo residuo. La opposizione era fondata sul fatto che, prima della vendita, la debitrice aveva depositato una domanda di concordato preventivo in bianco, che avrebbe determinato la sospensione di diritto della procedura esecutiva; chiedeva inoltre il risarcimento dei danni, sostenendo che la condotta dell'aggiudicataria e degli organi della procedura le avesse arrecato un pregiudizio, anche per il mancato buon esito del concordato e per la successiva vendita del bene a prezzo inferiore. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: (1) violazione della disciplina fallimentare e degli artt. 591 bis e ter c.p.c. per la validità degli atti di vendita compiuti in pendenza della sospensione; (2) violazione dell'art. 585 c.p.c. per l'istanza di sospensione/proroga; (3) violazione dell'art. 580 c.p.c. per l'istanza di restituzione e svincolo della cauzione; (4) violazione dell'art. 306 c.p.c. per l'insussistenza della cessazione della materia del contendere; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per l'impossibilità di provare l'ammontare del danno, chiedendone la liquidazione equitativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla cessazione della materia del contendere, affermando che, una volta revocata l'aggiudicazione dal giudice dell'esecuzione, veniva meno l'interesse alla decisione sull'opposizione e sugli atti consequenziali. Ha inoltre osservato che l'opposizione proposta direttamente contro gli atti del professionista delegato era inammissibile, perché l'opposizione agli atti esecutivi va rivolta contro gli atti del giudice dell'esecuzione. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque assorbiti. Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte ha escluso in radice la sussistenza di una condotta illecita dell'aggiudicataria, ritenendo legittima la sua partecipazione all'incanto, la richiesta di proroga e la domanda di restituzione della cauzione; ha inoltre confermato l'insussistenza del nesso causale tra tale condotta e il mancato esito del concordato, trattandosi di accertamento di fatto adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati, e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi era il rimedio azionato per contestare gli atti di vendita e i provvedimenti consequenziali.

  • art. 306 c.p.c.

    La cessazione della materia del contendere è configurabile in caso di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e può essere rilevata anche d'ufficio, se i fatti risultano documentati.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura è inammissibile se non indica in modo specifico dove e come la questione sia stata dedotta e documentata nel giudizio di merito.

  • artt. 580 e 581 c.p.c.

    Se l'offerente non si presenta all'incanto e non formula una nuova offerta, non diventa aggiudicatario; la cauzione deve essere restituita secondo la disciplina prevista.

  • art. 580, comma 2, c.p.c.

    L'impossibilità di svolgere l'incanto per la sospensione della procedura impedisce la prosecuzione dell'esperimento di vendita e comporta la restituzione della cauzione.

  • art. 585 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata in relazione alla proroga del termine per il versamento del prezzo.

  • art. 591 bis c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri del professionista delegato nella vendita forzata.

  • art. 591 ter c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione agli atti del professionista delegato e al controllo del giudice dell'esecuzione.

  • art. 161, comma 6, L. Fall.

    Richiamato in collegamento con gli effetti della domanda di concordato preventivo in bianco sulla procedura esecutiva.

  • artt. 168 e 184 L. Fall.

    Richiamati per sostenere la sospensione della procedura esecutiva a seguito della domanda di concordato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel quinto motivo per contestare la valutazione delle prove e la mancata quantificazione del danno.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nel quinto motivo sul dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per sopravvenienze processuali o sostanziali, viene meno l'interesse attuale alla decisione; può essere rilevata anche d'ufficio e non richiede un'istanza tempestiva di parte, purché i fatti siano documentati in atti.
  • Nell'opposizione agli atti esecutivi, la contestazione deve rivolgersi agli atti del giudice dell'esecuzione; l'impugnazione diretta degli atti del professionista delegato è inammissibile, salvo che si censuri il provvedimento giudiziale che li recepisce o li controlla.
  • Se l'aggiudicazione di un bene pignorato viene successivamente revocata dal giudice dell'esecuzione, viene meno l'utilità pratica di una pronuncia di invalidità sull'atto di aggiudicazione e sugli atti consequenziali, con conseguente cessazione della materia del contendere.
  • La doglianza di mancata prova del danno è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi sulla legittimità della condotta e sull'insussistenza del nesso causale; in ogni caso, senza fatto illecito non può sorgere responsabilità risarcitoria.
  • La cauzione versata per partecipare all'incanto non può essere trattenuta se l'esperimento di vendita non può validamente svolgersi per sopravvenuta sospensione della procedura; in tal caso l'offerente non diventa aggiudicatario e ha diritto alla restituzione secondo la disciplina dell'incanto.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveLiquidazione giudizialeSovraindebitamentoProve
RamiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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