Cassazione Civile, Ordinanza n. 26032/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente, socia al 50% di una società di capitali qualificata come soggetto interposto e destinataria di un avviso di accertamento divenuto definitivo per l'anno d'imposta 2007, ha impugnato il successivo avviso con cui le erano stati imputati pro quota i maggiori redditi accertati in capo alla società, in proporzione alla partecipazione sociale. In Cassazione ha dedotto, con un primo motivo, l'omessa o erronea motivazione della sentenza di appello in ordine alla necessità di un previo e definitivo accertamento nei confronti della società, richiamando varie norme del d.P.R. n. 600 del 1973 e del processo tributario; con un secondo motivo ha censurato la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili, invocando la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, in sostanza, a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e non un errore di diritto; ha inoltre osservato che, comunque, la sentenza impugnata dava atto della definitività dell'accertamento societario. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché è consolidato il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salva prova contraria circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione, per i provvedimenti pubblicati dopo l'11 settembre 2012, è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale", cioè per anomalie motivazionali radicali e non per mera insufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge deve denunciare un errore nell'interpretazione della norma o nella sua applicazione in astratto, non una diversa lettura dei fatti di causa.
artt. 38, 39, 42, 60 e 60-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della contestazione dell'accertamento e della sua estensione al socio; la Corte non ne ravvisa violazione nei termini dedotti.
artt. 24 e 53 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure contro l'imputazione del reddito; la Corte non ne ricava alcuna violazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per contestare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la censura inammissibile nei termini proposti.
artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.
La Corte ribadisce che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci è una presunzione semplice legittima nelle società a ristretta base, e che il contribuente può vincerla solo provando accantonamento o reinvestimento degli utili.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Usato nel contenzioso sull'accertamento dei redditi; la Corte conferma la legittimità dell'imputazione al socio dei maggiori utili accertati in capo alla società a ristretta base.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione incomprensibile.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
- La presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati può essere vinta dal contribuente provando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società; non basta allegare che il bilancio ufficiale si sia chiuso in perdita.
- Ai fini di tale presunzione, il fatto noto non è il solo maggior reddito accertato, ma la ristrettezza della compagine sociale, che normalmente implica reciproco controllo e vincolo solidaristico tra i soci.
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