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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26032/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente, socia al 50% di una società di capitali qualificata come soggetto interposto e destinataria di un avviso di accertamento divenuto definitivo per l'anno d'imposta 2007, ha impugnato il successivo avviso con cui le erano stati imputati pro quota i maggiori redditi accertati in capo alla società, in proporzione alla partecipazione sociale. In Cassazione ha dedotto, con un primo motivo, l'omessa o erronea motivazione della sentenza di appello in ordine alla necessità di un previo e definitivo accertamento nei confronti della società, richiamando varie norme del d.P.R. n. 600 del 1973 e del processo tributario; con un secondo motivo ha censurato la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili, invocando la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, in sostanza, a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e non un errore di diritto; ha inoltre osservato che, comunque, la sentenza impugnata dava atto della definitività dell'accertamento societario. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché è consolidato il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salva prova contraria circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione, per i provvedimenti pubblicati dopo l'11 settembre 2012, è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale", cioè per anomalie motivazionali radicali e non per mera insufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve denunciare un errore nell'interpretazione della norma o nella sua applicazione in astratto, non una diversa lettura dei fatti di causa.

  • artt. 38, 39, 42, 60 e 60-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della contestazione dell'accertamento e della sua estensione al socio; la Corte non ne ravvisa violazione nei termini dedotti.

  • artt. 24 e 53 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure contro l'imputazione del reddito; la Corte non ne ricava alcuna violazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per contestare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la censura inammissibile nei termini proposti.

  • artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci è una presunzione semplice legittima nelle società a ristretta base, e che il contribuente può vincerla solo provando accantonamento o reinvestimento degli utili.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Usato nel contenzioso sull'accertamento dei redditi; la Corte conferma la legittimità dell'imputazione al socio dei maggiori utili accertati in capo alla società a ristretta base.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione incomprensibile.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati può essere vinta dal contribuente provando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società; non basta allegare che il bilancio ufficiale si sia chiuso in perdita.
  • Ai fini di tale presunzione, il fatto noto non è il solo maggior reddito accertato, ma la ristrettezza della compagine sociale, che normalmente implica reciproco controllo e vincolo solidaristico tra i soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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