Cassazione Penale, Sentenza n. 124/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: (1) errata applicazione della legge penale relativamente all'elemento soggettivo del reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011, sostenendo che le dichiarazioni testimoniali e gli elementi probatori avrebbero dovuto far emergere lo stato di necessità (malore) che giustificava l'allontanamento dai controlli; (2) vizio di motivazione con riferimento all'applicazione degli effetti di cui all'art. 62-bis c.p. (attenuanti), lamentando che la Corte non ha valutato il brevissimo lasso di tempo dell'assenza e le ragioni dell'allontanamento, e che il diniego delle attenuanti non poteva fondarsi esclusivamente sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n.159/2011 perchè "il fatto non sussiste" ed ha eliminato la pena di sei mesi di arresto relativa a quel capo nonché ha annullato senza rinvio la condanna alle spese processuali, attesa l'incoerenza tra dispositivo e motivazione della Corte territoriale. Quanto al resto, ha rigettato il ricorso: ha confermato la responsabilità e la pena (1 anno e 8 mesi di reclusione) per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011, ritenendo corretta l'esclusione dello stato di necessità alla luce delle dichiarazioni del teste SELLITTO e adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche basata sui plurimi precedenti del GENNA. Il giudizio di responsabilità residuo e la relativa pena sono quindi divenuti definitivi.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011
Riferito al reato per il quale è stata confermata la condanna; la Corte ha ritenuto non configurabile lo stato di necessità stante la mancata rispondenza probatoria (testimonianza che non ha riscontrato la presenza dell'imputato in strutture sanitarie) e ha quindi confermato l'elemento soggettivo richiesto.
art. 73, d.lgs. n.159/2011
Il dispositivo d'appello aveva omesso l'assoluzione che la motivazione invece riportava; la Cassazione ha annullato senza rinvio perchè il fatto non sussiste, accogliendo la conclusione sostanziale della motivazione ma sanando l'omissione formale del dispositivo.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma formale adottata per l'invio in forma scritta della requisitoria del Procuratore generale; citata per giustificare la forma della requisitoria ricevuta.
art. 605 c.p.p.
Richiamato come norma relativa al contenuto e alla funzione del dispositivo della sentenza; utile nel delineare che il dispositivo ha prevalenza e che incongruenze fra motivazione e dispositivo possono avere effetti annullatori se concernono parti essenziali.
art. 592 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 605 c.p.p. nel dispositivo dell'atto impugnato; contesto procedurale relativo al giudizio di appello e al dispositivo della sentenza.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle attenuanti di cui il ricorrente chiedeva applicazione o minorazione della pena; la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il diniego sulla base dei precedenti penali, e la Cassazione non ha rilevato vizio su quella valutazione.
art. 130 c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti della correzione del dispositivo: la Corte evidenzia che non sempre la motivazione può integrare o correggere il dispositivo e che alcune omissioni non sono sanabili con la procedura di cui all'art. 130.
art. 619 c.p.p.
Richiamato per affermare l'improponibilità di una rettificazione del dispositivo per errori che comportano modificazioni essenziali; non applicabile per sanare l'omissione dell'assoluzione nel dispositivo.
art. 129 c.p.p.
Consentendo al Collegio di provvedere ex officio, la Corte ha utilizzato tale potere per annullare senza rinvio la sentenza nella parte in cui il dispositivo era incoerente con la motivazione e il fatto è stato ritenuto non sussistente.
Massime di principio
- In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza penale prevale il dispositivo: la motivazione non può, di regola, modificare retroattivamente il contenuto essenziale del dispositivo, salvo casi di emanazione contestuale che rendano intellegibile il comando.
- Se l'omissione nel dispositivo riguarda un capo essenziale (es. assoluzione per un reato), la Cassazione può annullare senza rinvio la decisione perché il fatto non sussiste e può eliminare le pene correlate quando l'incongruenza non sia sanabile con procedimento di correzione degli errori materiali.
- Lo stato di necessità (scriminante) richiede un concreto riscontro probatorio: dichiarazioni testimoniali che non confermano l'evento giustificativo possono legittimare il rifiuto della scriminante.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sui precedenti penali del condannato, purché la valutazione sia adeguatamente motivata; non ogni mancata concessione costituisce vizio se la motivazione è congrua.
- Strumenti processuali come la rettifica ex art. 619 o la correzione ex art. 130 c.p.p. non sono idonei a sanare omissioni o errori che comportino modificazioni sostanziali del dispositivo; in tali ipotesi la Cassazione dispone l'annullamento senza rinvio o interviene ex officio nei limiti previsti dalla legge.
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