Sentenza n. 984/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che riconosceva una somma a credito della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, del 27 settembre 2024, n. 567, deducendo il mancato pagamento della somma riconosciuta in suo favore. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale del credito, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria posta a fondamento del giudizio di ottemperanza era stata integralmente soddisfatta in via amministrativa. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendone metà a carico del Ministero, in ragione del fatto che il pagamento era avvenuto in pendenza del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari. La restante metà è stata dichiarata non ripetibile, anche in considerazione della mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, il giudizio è stato definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’intervenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Quando l’amministrazione adempie alla pronuncia giurisdizionale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole almeno in parte a carico dell’amministrazione.
- La definizione amministrativa della controversia nel corso del giudizio può giustificare una compensazione o una ripartizione delle spese, anche mediante dichiarazione di non ripetibilità di una parte di esse, tenendo conto delle concrete modalità di cessazione della lite e della costituzione delle parti.
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